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<channel><title><![CDATA[STUDIO LEGALE VENTURINO - Blog]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog]]></link><description><![CDATA[Blog]]></description><pubDate>Sat, 23 May 2026 00:36:43 -0700</pubDate><generator>Weebly</generator><item><title><![CDATA[danno da assenza genitoriale: la Cassazione punisce il disinteresse paterno]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/danno-da-assenza-genitoriale-la-cassazione-punisce-il-disinteresse-paterno]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/danno-da-assenza-genitoriale-la-cassazione-punisce-il-disinteresse-paterno#comments]]></comments><pubDate>Fri, 22 May 2026 12:16:46 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/danno-da-assenza-genitoriale-la-cassazione-punisce-il-disinteresse-paterno</guid><description><![CDATA[&#8203;L&rsquo;obbligo del genitore di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio origina per la sola circostanza della generazione e opera retroattivamente dalla nascita. La violazione di tali doveri, pure in ipotesi di mancato riconoscimento tempestivo pur nella consapevolezza della paternit&agrave;, integra un illecito civile risarcibile ex art. 2059 c.c. per lesione dei diritti fondamentali del minore. Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il gi [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph">&#8203;<br /><em>L&rsquo;obbligo del genitore di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio origina per la sola circostanza della generazione e opera retroattivamente dalla nascita. La violazione di tali doveri, pure in ipotesi di mancato riconoscimento tempestivo pur nella consapevolezza della paternit&agrave;, integra un illecito civile risarcibile ex art. 2059 c.c. per lesione dei diritti fondamentali del minore. Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice pu&ograve; utilizzare in via analogica le tabelle relative alla perdita del rapporto parentale, applicando la soglia minima e adeguati correttivi.<br /></em><br /><u><strong>Vicenda giudiziaria.</strong></u><br />Con l&rsquo;ordinanza pubblicata il 18 maggio 2026, n. 14886, la Corte di Cassazione, I&deg; sezione civile, si &egrave; pronunciata su una vicenda in materia di filiazione e responsabilit&agrave; genitoriale, ribadendo le decisioni gi&agrave; adottate nei precedenti gradi di giudizio.<br />La controversia origina da una causa avviata nel 2021 presso il Tribunale, in cui una madre chiedeva la dichiarazione giudiziale di paternit&agrave; per la figlia minore, oltre all&rsquo;affidamento esclusivo, alla corresponsione di un assegno di mantenimento e al <strong>risarcimento dei danni morali</strong>.<br /><br /><u><strong>Ricorso in Cassazione.</strong></u><br />Il padre hai proposto ricorso per Cassazione sostenendo&nbsp;<span style="color:rgb(34, 34, 34)">che l&rsquo;importo di 700 euro mensili risultava </span><strong style="color:rgb(34, 34, 34)">sproporzionato rispetto alle proprie capacit&agrave; economiche</strong><span style="color:rgb(34, 34, 34)">, indicando un reddito netto di circa 1.600 euro mensili e lamentando che la madre disponesse di risorse economiche superiori.<br /></span><br /><u><strong>Principio di proporzionalit&agrave; nel mantenimento.</strong></u><br />La Cassazione ha rigettato le contestazioni, ribadendo che il mantenimento dei figli deve essere determinato secondo il principio di proporzionalit&agrave;, <strong>tenendo conto non solo del reddito dichiarato dai genitori, bens&igrave; di tutte le risorse economiche complessive disponibili</strong>.<br />I giudici hanno rimarcato che la valutazione deve considerare <strong>differenti fattori</strong>, tra cui le esigenze del minore, il tenore di vita goduto nel corso della convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ogni genitore e il contributo fornito da ciascuno in termini di cura e assistenza.<br />Il Collegio ha ritenuto congruo l&rsquo;importo di 700 euro mensili, malgrado il reddito dichiarato dal padre, in quanto quest&rsquo;ultimo <strong>risultava titolare di ulteriori risorse</strong>, tra cui propriet&agrave; immobiliari e rapporti finanziari.<br /><br /><u><strong>Danno non patrimoniale e assenza del genitore.</strong></u><br />Aspetto rilevante della decisione riguarda il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla minore a causa del disinteresse del padre. La Corte ha chiarito che l&rsquo;obbligo genitoriale, comprendente mantenimento, educazione e assistenza morale, origina con la nascita del figlio,<strong> a prescindere dal momento in cui venga formalmente accertata la paternit&agrave;</strong>.<br />La violazione di tali obblighi pu&ograve; quindi comportare un danno risarcibile, <strong>finanche in assenza di una richiesta formalmente qualificata quale &ldquo;danno endofamiliare&rdquo;</strong>, a condizione che emerga una lesione di diritti fondamentali del minore. Il comportamento del padre, che pur consapevole della propria paternit&agrave; non aveva assunto responsabilit&agrave; nei confronti della figlia, &egrave; stato ritenuto<strong> lesivo sotto i profili affettivo ed economico</strong>.</div>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/danno-endofamiliare_orig.webp" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[a Bomporto: il nuovo ufficio di prossimità del Tribunale di Modena nell’Unione dei Comuni del Sorbara]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/a-bomporto-il-nuovo-ufficio-di-prossimita-del-tribunale-di-modena-nellunione-dei-comuni-del-sorbara]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/a-bomporto-il-nuovo-ufficio-di-prossimita-del-tribunale-di-modena-nellunione-dei-comuni-del-sorbara#comments]]></comments><pubDate>Fri, 08 May 2026 13:22:33 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/a-bomporto-il-nuovo-ufficio-di-prossimita-del-tribunale-di-modena-nellunione-dei-comuni-del-sorbara</guid><description><![CDATA[&Egrave; stato inaugurato uno sportello decentrato del Tribunale anche a Bomporto, con l&rsquo;obiettivo di facilitare i rapporti tra cittadini e il sistema giudiziario. Questa iniziativa permette di accedere a servizi giudiziari senza dover recarsi direttamente presso la cancelleria del tribunale, favorendo cos&igrave; una maggiore comodit&agrave; e semplificazione nelle procedure. L&rsquo;apertura mira a migliorare l&rsquo;efficienza dell&rsquo;erogazione dei servizi giudiziari sul territorio. [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph"><br /><span>&Egrave; stato inaugurato uno sportello decentrato del Tribunale anche a Bomporto, con l&rsquo;obiettivo di facilitare i rapporti tra cittadini e il sistema giudiziario. Questa iniziativa permette di accedere a servizi giudiziari senza dover recarsi direttamente presso la cancelleria del tribunale, favorendo cos&igrave; una maggiore comodit&agrave; e semplificazione nelle procedure. L&rsquo;apertura mira a migliorare l&rsquo;efficienza dell&rsquo;erogazione dei servizi giudiziari sul territorio.</span><br />In pratica una&nbsp;maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l&rsquo;implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell&rsquo;erogazione di servizi giudiziari senza la necessit&agrave; di recarsi presso la cancelleria del tribunale.</div>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/published/oip.webp?1778246796" alt="Foto" style="width:379;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Revoca dell'assegno divorzile per peggioramento reddituale]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/revoca-dellassegno-divorzile-per-peggioramento-reddituale]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/revoca-dellassegno-divorzile-per-peggioramento-reddituale#comments]]></comments><pubDate>Mon, 04 May 2026 07:54:43 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/revoca-dellassegno-divorzile-per-peggioramento-reddituale</guid><description><![CDATA[Il Tribunale di Foggia ha stabilito che il significativo e documentato peggioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge obbligato, verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, costituisce giustificato motivo per la revoca integrale dell'assegno divorzile, a condizione che si tratti di fatti sopravvenuti e non gi&agrave; esistenti al momento della pronuncia originaria.La vicendaTizio, obbligato al pagamento di un assegno divorzile di &euro;&nbsp;250,00 mensili  [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph"><span>Il Tribunale di Foggia ha stabilito che il significativo e documentato peggioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge obbligato, verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, costituisce giustificato motivo per la revoca integrale dell'assegno divorzile, a condizione che si tratti di fatti sopravvenuti e non gi&agrave; esistenti al momento della pronuncia originaria.</span><br /><u style=""><strong style=""><font size="5">La vicenda</font></strong></u><br />Tizio, obbligato al pagamento di un assegno divorzile di &euro;&nbsp;250,00 mensili in favore dell'ex moglie Mevia, in forza di una sentenza di divorzio passata in giudicato, adiva il Tribunale di Foggia chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno. A fondamento della domanda adduceva le seguenti circostanze sopravvenute:<ul><li>la nascita di una nuova figlia e la costituzione di un nuovo nucleo familiare;</li><li>un grave peggioramento della propria situazione reddituale, con l'attivit&agrave; commerciale aperta dopo il divorzio in perdita da tre anni consecutivi e l'esistenza di procedure esecutive a suo carico;</li><li>il miglioramento della situazione economica dell'ex moglie, divenuta proprietaria di terreni e fabbricati per successione ereditaria.</li></ul><font size="5"><u style=""><br /></u><u style=""><strong style="">La decisione&nbsp;</strong></u></font><br />Il Collegio, nell'accogliere l'istanza, osserva quanto segue:<ul><li>il significativo e documentato peggioramento della situazione reddituale dell'obbligato, verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, costituisce giustificato motivo per la revisione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.</li><li>Il procedimento di revisione non consente al giudice di riesaminare la spettanza originaria dell'assegno, ma lo abilita a valutare se fatti nuovi sopravvenuti &mdash; che incidano concretamente sulle condizioni patrimoniali delle parti determinandone un profondo squilibrio giustifichino la modifica o la soppressione dell'obbligo gi&agrave; statuito.</li><li>Le sentenze di divorzio passano in giudicato&nbsp;<em>rebus sic stantibus</em>: restano cio&egrave; suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici, ma solo in relazione a fatti nuovi sopravvenuti, rimanendo esclusi i fatti pregressi coperti dalla regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.</li><li>Tenuto conto del grave deterioramento redditual<span>e dell'obbligo di mantenimento della figlia minorenne, il Collegio <u>ha disposto la revoca integrale dell'assegno divorzile</u>, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso.&nbsp;</span>&#8203;</li></ul><br /><br /></div>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/assegno-di-divorzio_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Mancato rilascio della casa coniugale: è' “fatto sopravvenuto” idoneo a modificare gli accordi di separazione?]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/mancato-rilascio-della-casa-coniugale-e-fatto-sopravvenuto-idoneo-a-modificare-gli-accordi-di-separazione]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/mancato-rilascio-della-casa-coniugale-e-fatto-sopravvenuto-idoneo-a-modificare-gli-accordi-di-separazione#comments]]></comments><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:22:57 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/mancato-rilascio-della-casa-coniugale-e-fatto-sopravvenuto-idoneo-a-modificare-gli-accordi-di-separazione</guid><description><![CDATA[La Corte di Cassazione, I&deg; Sezione Civile, tramite l&rsquo;ordinanza n. 6176/2026&nbsp;ha enunciato un principio di diritto in ambito di&nbsp;revisione delle condizioni della separazione coniugale. Il protrarsi per oltre sette anni della permanenza della moglie e dei figli nella casa coniugale, di propriet&agrave; del marito e da rilasciare entro otto mesi dalla firma degli accordi, integra un &ldquo;fatto sopravvenuto&rdquo; ex art. 156, comma 7, c.c., tale da giustificare la revisione degl [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph"><em style="color:rgb(34, 34, 34)">La Corte di Cassazione, I&deg; Sezione Civile, tramite l&rsquo;ordinanza n. 6176/2026&nbsp;ha enunciato un principio di diritto in ambito di&nbsp;<strong>revisione delle condizioni della separazione coniugale</strong>. Il protrarsi per oltre sette anni della permanenza della moglie e dei figli nella casa coniugale, di propriet&agrave; del marito e da rilasciare entro otto mesi dalla firma degli accordi, integra un &ldquo;fatto sopravvenuto&rdquo; ex art. 156, comma 7, c.c., tale da giustificare la revisione degli accordi separativi, compresa la rivalutazione del contributo al mantenimento della prole. La pronuncia consolida il principio secondo cui, in sede di revisione, il giudice non deve procedere ex novo alla comparazione dei redditi, bens&igrave; accertare se fatti nuovi abbiano inciso sull&rsquo;equilibrio economico definito in sede di separazione.<br /><br />I CONCETTI DI DIRITTO ESPRESSI DALLA SUPREMA CORTE:<br /></em>L&rsquo;iter argomentativo della Corte muove dalla premessa sistematica che l&rsquo;art. 156, comma 7, c.c. ammette la modifica delle condizioni di separazione in presenza di &ldquo;giustificati motivi&rdquo;, intesi dalla giurisprudenza quali fatti nuovi sopravvenuti che modifichino in modo effettivo e significativo la situazione economica in relazione alla quale erano stati assunti gli accordi o emessa la sentenza.<br /><span></span>In tale perimetro, la Cassazione ha affermato che il nesso inscindibile tra rilascio dell&rsquo;abitazione e aumento dell&rsquo;assegno, elementi tra loro sinallagmaticamente collegati nell&rsquo;accordo separativo, fa s&igrave; che il mancato rilascio, protrattosi per oltre sette anni, abbia determinato una modificazione effettiva dell&rsquo;assetto patrimoniale originariamente definito. Non si tratta, perci&ograve;, di una mera tolleranza del comportamento inadempiente della moglie, bens&igrave; di una situazione fattuale che, per la sua durata e per il consolidamento che ne &egrave; derivato, ha assunto rilevanza giuridica autonoma.<br /><span></span>Il Collegio ha ribadito il principio, gi&agrave; affermato nelle richiamate sentenze della medesima Corte di Cassazione (n. 7666/2022 e n. 354/2023), secondo cui, in sede di revisione delle condizioni di separazione, il giudice non &egrave; tenuto a procedere ex novo alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti, essendo sufficiente accertare se vi siano fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull&rsquo;equilibrio economico stabilito in sede separativa.<br /><span></span><br /></div>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/imu-separazione-casa-coniugale-e-dovuta_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[L'ex paga le rate del mutuo invece del mantenimento]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/lex-paga-le-rate-del-mutuo-invece-del-mantenimento]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/lex-paga-le-rate-del-mutuo-invece-del-mantenimento#comments]]></comments><pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:31:11 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/lex-paga-le-rate-del-mutuo-invece-del-mantenimento</guid><description><![CDATA[Mutuo o mantenimento? La Corte di&nbsp;Cassazione, con la&nbsp;sentenza&nbsp;n. 10944 del 15 marzo 2016, si &egrave; trovata ad occuparsi del caso riguardate un ex marito condannato in primo e secondo grado per&nbsp;sottrazione all&rsquo;obbligo di corresponsione dell&rsquo;assegno mensile a favore dei figli minori&rdquo; (art. 12 sexies, legge n. 898/1970) commessi in danno della ex moglie e del figlio.Nel dettaglio, secondo il ricorrente, il mancato pagamento dell&rsquo;assegno di mantenimento [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<h2 class="blog-author-title"><font size="5">Mutuo o mantenimento?</font></h2> <p><span>La Corte di&nbsp;</span>Cassazione<span>, con la&nbsp;</span>sentenza&nbsp;<span>n. 10944 del 15 marzo 2016, si &egrave; trovata ad occuparsi del caso riguardate un ex marito condannato in primo e secondo grado per&nbsp;</span><strong>sottrazione all&rsquo;obbligo di corresponsione dell&rsquo;assegno mensile a favore dei figli minori</strong><span>&rdquo; (art. 12 sexies, legge n. 898/1970) commessi in danno della ex moglie e del figlio.<br />Nel dettaglio, secondo il ricorrente, il mancato pagamento dell&rsquo;assegno di mantenimento doveva dirsi in qualche modo &ldquo;giustificato&rdquo;, in quanto&nbsp;</span><strong>gli ex coniugi si erano accordati nel senso che l&rsquo;ex marito avrebbe provveduto al pagamento integrale delle rate del mutuo, anche per le rate di competenza della ex moglie.</strong><br /><span>la Corte di Cassazione&nbsp;</span><strong>non riteneva di poter aderire alle argomentazioni</strong><span>&nbsp;svolte dal ricorrente.</span><br /><br /><span>Per quanto riguarda, in particolare, la condanna per il mancato pagamento dell&rsquo;</span><strong>assegno di mantenimento</strong><span>&nbsp;in favore dei figli minori, di cui all&rsquo;art. 12 sexies della legge n. 898/1970, la Corte di Cassazione riteneva che &ldquo;</span><strong><em>l'obbligo</em></strong><em>&nbsp;di versare l'assegno di mantenimento &egrave; inderogabile e indisponibile e&nbsp;<strong>non pu&ograve; essere sostituito con prestazioni di altra natura".</strong></em><br /><span>In altri termini, la Corte di Cassazione precisava che il pagamento dell&rsquo;assegno di mantenimento non pu&ograve; essere sostituito con il pagamento di altre prestazioni di diversa natura, con la conseguenza che tale mancato pagamento non poteva ritenersi giustificato alla luce del pagamento, da parte dell&rsquo;ex marito, delle rate del mutuo.</span><br /><br /></p>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/published/pink-and-white-playful-retro-podcast-announcement-instagram-post-20251021-213135-0000.png?1761726876" alt="Foto" style="width:444;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[I VANTAGGI FISCALI DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLA SEPARAZIONE]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/i-vantaggi-fiscali-dei-trasferimenti-immobiliari-nella-separazione]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/i-vantaggi-fiscali-dei-trasferimenti-immobiliari-nella-separazione#comments]]></comments><pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:51:55 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/i-vantaggi-fiscali-dei-trasferimenti-immobiliari-nella-separazione</guid><description><![CDATA[quali vantaggi fiscali? La legge italiana prevede delle agevolazioni fiscali importanti quando ci sono trasferimenti immobiliari nell&rsquo;ambito di una separazione o divorzio, che sia in Tribunale o tramite negoziazione assistita. Questi trasferimenti sono esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa d&rsquo;archivio, a condizione che il trasferimento sia previsto esplicitamente nell&rsquo;accordo di separazione o divorzio.&nbsp;L&rsquo;esenzione fiscale riguarda tutti i trasfe [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<h2 class="blog-author-title"><font size="4">quali vantaggi fiscali?</font></h2> <p><font size="4">La legge italiana prevede delle agevolazioni fiscali importanti quando ci sono trasferimenti immobiliari nell&rsquo;ambito di una separazione o divorzio, che sia in Tribunale o tramite negoziazione assistita. Questi trasferimenti sono esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa d&rsquo;archivio, a condizione che il trasferimento sia previsto esplicitamente nell&rsquo;accordo di separazione o divorzio.&nbsp;<br />L&rsquo;esenzione fiscale riguarda tutti i trasferimenti immobiliari effettuati nell&rsquo;ambito di separazione o divorzio, non solo la casa coniugale. Questo &egrave; un punto fondamentale, perch&eacute; i trasferimenti possono riguardare qualsiasi tipo di bene immobile, come terreni, appartamenti secondari, case vacanza o altri beni di valore. Inoltre, l&rsquo;esenzione non si limita solo ai trasferimenti tra i coniugi, ma si estende anche ai trasferimenti a favore dei figli. Se un immobile viene trasferito ai figli come parte dell&rsquo;accordo di separazione o divorzio, e questo trasferimento &egrave; funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, anche questi beni possono beneficiare dell&rsquo;agevolazione fiscale. Pertanto, la possibilit&agrave; di ottenere esenzioni fiscali non &egrave; limitata alla casa coniugale, ma si estende a tutti i beni immobili trattati durante la separazione o il divorzio.<br />I coniugi possono risparmiare notevolmente sui costi legati al trasferimento di propriet&agrave;, poich&eacute; vengono meno imposte come quelle di registro, ipotecarie, catastali e la tassa d&rsquo;archivio.&nbsp;</font>&#8203;</p>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/published/2.png?1760453680" alt="Foto" style="width:688;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[CARO EX, CHI PAGA I TUOI DEBITI?]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/caro-ex-chi-paga-i-tuoi-debiti]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/caro-ex-chi-paga-i-tuoi-debiti#comments]]></comments><pubDate>Thu, 09 Oct 2025 09:19:05 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/caro-ex-chi-paga-i-tuoi-debiti</guid><description><![CDATA[         Chi paga? Quando un matrimonio finisce, una delle domande pi&ugrave; frequenti riguarda i&nbsp;debiti del coniuge separato: chi deve pagarli? La risposta dipende dal&nbsp;regime patrimoniale&nbsp;scelto durante il matrimonio e dal momento in cui il debito &egrave; stato contratto.Debiti Contratti Prima del Matrimonio:&#8203;Se un coniuge ha contratto un debito&nbsp;prima del matrimonio, questo resta di sua esclusiva responsabilit&agrave;. Secondo il Codice Civile, i&nbsp;debiti personal [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/published/img-20250930-204933-821.webp?1760001584" alt="Foto" style="width:584;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph" style="text-align:justify;"><br /><br /></div>  <h2 class="blog-author-title"><font size="6">Chi paga?</font></h2> <p><font color="#2a2a2a">Quando un matrimonio finisce, una delle domande pi&ugrave; frequenti riguarda i&nbsp;debiti del coniuge separato: chi deve pagarli? La risposta dipende dal&nbsp;regime patrimoniale&nbsp;scelto durante il matrimonio e dal momento in cui il debito &egrave; stato contratto.<br /><br />Debiti Contratti Prima del Matrimonio:<br />&#8203;Se un coniuge ha contratto un debito&nbsp;prima del matrimonio, questo resta di sua esclusiva responsabilit&agrave;. Secondo il Codice Civile, i&nbsp;debiti personali&nbsp;non entrano nella comunione legale e devono essere pagati solo da chi li ha sottoscritti.<br />Tuttavia, se il coniuge debitore non ha abbastanza beni personali per coprire il debito, il creditore pu&ograve; rivalersi sui beni in&nbsp;comunione legale, ma solo fino al 50% del loro valore.&nbsp;<br /><br />Chi Paga i Debiti Contratti Durante il Matrimonio?<br />Dopo il matrimonio, la gestione dei debiti cambia a seconda del regime patrimoniale scelto. Se i coniugi sono in comunione dei beni, tutti i debiti contratti dopo il matrimonio ricadono su entrambi, anche se sottoscritti da uno solo dei due. Il creditore pu&ograve; quindi aggredire l&rsquo;intero patrimonio comune e, se insufficiente, anche i beni personali dei coniugi nella misura del 50%. Se i coniugi sono in separazione dei beni, ciascuno risponde solo per i debiti che ha contratto. Tuttavia, se il debito &egrave; stato contratto per necessit&agrave; familiari (ad esempio, spese mediche o scolastiche per i figli), entrambi potrebbero essere chiamati a risponderne. Debiti contratti nell&rsquo;interesse della famiglia:<br />Chi Deve Pagarli?&Egrave; opportuno sottolineare che esiste parte della giurisprudenza che afferma che, sia in comunione che separazione dei beni, qualora il debito sia contratto nell&rsquo;interesse esclusivo della famiglia siano a carico di entrambi i coniugi. &Egrave; il caso di debiti per spese mediche, scolastiche o abitative ed in genere in funzione dei bisogni primari della prole. In questi casi, anche se i coniugi sono in separazione dei beni, il debito &egrave; comunque in carico ad entrambi i coniugi.<br />Il principio deriva da un applicazione estensiva del&nbsp;principio di solidaristico&nbsp;tra i coniugi.<br />Debiti assunti dopo il matrimonio&nbsp;da uno dei due coniugi senza il consenso dell&rsquo;altroAnche quando un coniuge contrae&nbsp;debiti senza il consenso dell&rsquo;altro, la responsabilit&agrave; del pagamento dipende dal&nbsp;regime patrimoniale&nbsp;scelto e dalla natura del debito.&nbsp;Se i coniugi sono in&nbsp;comunione dei beni, i creditori possono aggredire i beni della comunione, fino al valore corrispondente la quota del coniuge obbligato (50%) laddove i creditori non riescano a soddisfarsi sui beni personali del coniuge obbligato.<br />Al contrario, se vige la&nbsp;separazione dei beni, il debito rimane esclusivamente a carico di chi lo ha contratto, senza possibilit&agrave; per i creditori di agire sul patrimonio dell&rsquo;altro coniuge.<br />Tuttavia, se il debito &egrave; stato contratto per necessit&agrave; familiari (come affitto, spese mediche o scolastiche per i figli), entrambi i coniugi potrebbero essere chiamati a risponderne, indipendentemente dal regime patrimoniale.<br />Separazione e Divorzio: Cosa Succede ai Debiti?Quando i coniugi si separano, la&nbsp;comunione dei beni si scioglie, e ogni debito viene suddiviso secondo la responsabilit&agrave; di ciascuno. Se un debito era in capo a entrambi, ciascun coniuge ne risponde per met&agrave;.<br /><br />Chi Paga i Debiti Dopo la Separazione?<br />1. Chi paga i debiti del coniuge separato?In caso di separazione, ogni coniuge paga i propri debiti, ma risultano comunque responsabili in solido per i debiti contratti laddove risultava vigente la responsabilit&agrave; comune. Se i debiti sono stati contratti nell&rsquo;interesse della famiglia, entrambi possono comunque essere responsabili.<br />2. I debiti contratti prima del matrimonio sono a carico di entrambi i coniugi?No, i debiti contratti prima del matrimonio sono esclusivamente a carico del coniuge che li ha sottoscritti, il quale in via sussidiaria pu&ograve; rispondere con il 50% dei beni in comunione.<br />3. Cosa succede ai debiti durante la separazione dei beni?Con la separazione dei beni, ogni coniuge &egrave; responsabile solo dei debiti che ha contratto personalmente, senza coinvolgere il patrimonio dell&rsquo;altro coniuge.<br />4. Chi paga i debiti dopo il divorzio?Dopo il divorzio, ogni coniuge &egrave; responsabile solo dei debiti contratti individualmente. I debiti comuni vengono divisi tra i coniugi in base alla responsabilit&agrave; di ciascuno.<br />5. I debiti contratti dopo la separazione sono a carico di entrambi i coniugi?No, i debiti contratti dopo la separazione sono a carico solo del coniuge che li ha contratto, anche se durante il matrimonio si trovavano in comunione dei beni.<br />6. Cosa succede ai debiti contratti per necessit&agrave; familiari?Se i debiti sono contratti per necessit&agrave; familiari, come spese mediche o scolastiche per i figli, entrambi i coniugi potrebbero essere responsabili, anche in separazione dei beni.</font><br /></p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[ACCORDI PREMATRIMONIALI? FACCIAMO IL PUNTO.]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/accordi-prematrimoniali-facciamo-il-punto]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/accordi-prematrimoniali-facciamo-il-punto#comments]]></comments><pubDate>Thu, 25 Sep 2025 11:08:29 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/accordi-prematrimoniali-facciamo-il-punto</guid><description><![CDATA[       Con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025&nbsp;per la prima volta &egrave; stata&nbsp;riconosciuta la validit&agrave; di una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima delle nozze, purch&eacute; non violi diritti inderogabili. I vantaggi sono molteplici e tra questi vi &egrave; certamente la prevedibilit&agrave; e la trasparenza dei rapporti patrimoniali tra le parti in caso di separazione.Diamo dunque un'occhiata alla pronuncia della Cassazione:1. Accordi [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/published/facebook-1758798455816-7376935398423642693.jpg?1758798525" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph">Con l'<span style="font-weight:700">Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025&nbsp;</span>per la prima volta &egrave; stata&nbsp;<span style="font-weight:700">riconosciuta la validit&agrave; di una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima delle nozze</span>, purch&eacute; non violi diritti inderogabili. I vantaggi sono molteplici e tra questi vi &egrave; certamente la prevedibilit&agrave; e la trasparenza dei rapporti patrimoniali tra le parti in caso di separazione.<br />Diamo dunque un'occhiata alla pronuncia della Cassazione:<br /><br />1.<u><strong> Accordi prematrimoniali: cosa si intende?</strong></u><br />Gli&nbsp;<span style="font-weight:700">accordi prematrimoniali</span>&nbsp;(o &ldquo;patti prematrimoniali&rdquo;) sono intese tra futuri coniugi, volte a disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. In Italia, questi patti sono stati spesso considerati nulli perch&eacute; ritenuti contrari all&rsquo;ordine pubblico familiare (art. 160 c.c.)<br />Tuttavia, la giurisprudenza &ndash; gi&agrave; da tempo &ndash; aveva ritenuto&nbsp;alcuni accordi stipulati in corso di matrimonio&nbsp;validi come contratti atipici ai sensi dell&rsquo;art. 1322 c.c.<br /><br /><strong>2. Ordinanza della Cassazione n. 20415/ 2025:</strong><br />Una coppia della provincia di Mantova aveva firmato, nel 2022, una scrittura privata in cui il marito si impegnava a restituire alla moglie&nbsp;<span style="font-weight:700">146.400 euro</span>&nbsp;in caso di separazione (61.400 &euro; per il mutuo della casa, 85.000 &euro; per mobili, veicoli e spese sostenute). La moglie rinunciava a beni quali arredamento e un&rsquo;imbarcazione. Dopo la separazione nel 2019, l&rsquo;uomo contestava la validit&agrave; del patto invocando l&rsquo;art. 160 c.c..<br />La Corte di Cassazione ha confermato la validit&agrave; dell&rsquo;accordo, precisando che:<ul><li><span style="font-weight:700">La separazione non &egrave; la causa dell&rsquo;accordo</span>, ma la condizione sospensiva della sua efficacia: l&rsquo;obbligazione (restituire la somma) si attiva solo al verificarsi della crisi coniugale.</li><li><span style="font-weight:700">Non esistono norme imperativ</span>e che vietino ai coniugi &ndash; prima o durante il matrimonio &ndash; di riconoscere l&rsquo;esistenza di un debito reciproco e condizionarne il rimborso, nel rispetto dei diritti inderogabili.</li><li>L&rsquo;accordo deve essere&nbsp;<span style="font-weight:700">libero, ponderato ed equilibrato</span>: nel caso in esame, la restituzione alla moglie era giustificata dal suo contributo finanziario e accompagnata da concessioni patrimoniali a favore del marito, configurando un assetto giuridico equilibrato.</li></ul>Attenzione:<br />La Cassazione precisa che&nbsp;<span style="font-weight:700">restano per&ograve; pur sempre vietati i patti</span>&nbsp;che:<ul><li>incidano su&nbsp;<span style="font-weight:700">diritti inderogabili</span>, come assegni di mantenimento o obblighi di assistenza morale e materiale;</li><li>riguardino&nbsp;<span style="font-weight:700">figli minori</span>, i cui accordi sono sempre soggetti a controllo giudiziario nell&rsquo;interesse dei minori.</li></ul><span style="font-weight:700"></span></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[divorzio con spunte blu: i MESSAGGIWHATSAPP DIVENTANO ACCORDI VINCOLANTI]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/divorzio-con-spunte-blu-i-messaggiwhatsapp-diventano-accordi-vincolanti]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/divorzio-con-spunte-blu-i-messaggiwhatsapp-diventano-accordi-vincolanti#comments]]></comments><pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:24:37 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/divorzio-con-spunte-blu-i-messaggiwhatsapp-diventano-accordi-vincolanti</guid><description><![CDATA[Il diritto di famiglia entra nell&rsquo;era delle chat. Con sentenza n. 1620/2025, il tribunale di Catanzaro ha stabilito che un messaggio su WhatsApp pu&ograve; valere come patto prematrimoniale.&nbsp;Il caso riguarda una coppia separata. L&rsquo;ex marito, via WhatsApp, si era impegnato a farsi carico interamente del mutuo della casa in cambio della rinuncia della moglie all&rsquo;assegno di mantenimento. Un accordo informale, privo di timbri ufficiali, che i giudici hanno per&ograve; ritenuto [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph">Il diritto di famiglia entra nell&rsquo;era delle chat. Con sentenza n. 1620/2025, il tribunale di Catanzaro ha stabilito che un messaggio su WhatsApp pu&ograve; valere come patto prematrimoniale.&nbsp;<br /><br />Il caso riguarda una coppia separata. L&rsquo;ex marito, via WhatsApp, si era impegnato a farsi carico interamente del mutuo della casa in cambio della rinuncia della moglie all&rsquo;assegno di mantenimento. Un accordo informale, privo di timbri ufficiali, che i giudici hanno per&ograve; ritenuto pienamente valido come &ldquo;principio di prova scritta&rdquo;.<br /><br />La Cassazione gi&agrave; aveva ammesso che&nbsp; i messaggi potessero essere utilizzati come prove documentali (cfr Cass. n. 1254/2025) a condizione che fossero riconducibili a un dispositivo previso, non manipolati e acquisiti tramite screenshot. Ma con tale pronuncia, la chat non &egrave; pi&ugrave; considerata solo una prova ma un vero e proprio contratto.<br /><br />Un precedente, quindi, che apre la strada a scenari inediti.&nbsp;</div>  <div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/published/blu-arancione-e-giallo-moderno-smartphone-ricondizionati-post-instagram.png?1757492963" alt="Foto" style="width:727;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[PADRE DIVORZIATO: ORA PUO' CONOSCERE I VOTI DEL FIGLIO AI FINIDEL MANTENIMENTO]]></title><link><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/padre-divorziato-ora-puo-conoscere-i-voti-del-figlio-ai-finidel-mantenimento]]></link><comments><![CDATA[https://www.studiolegaleventurino.com/blog/padre-divorziato-ora-puo-conoscere-i-voti-del-figlio-ai-finidel-mantenimento#comments]]></comments><pubDate>Thu, 31 Jul 2025 09:08:13 GMT</pubDate><category><![CDATA[Uncategorized]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.studiolegaleventurino.com/blog/padre-divorziato-ora-puo-conoscere-i-voti-del-figlio-ai-finidel-mantenimento</guid><description><![CDATA[       &nbsp;Il padre divorziato ha diritto di conoscere il percorso universitario del figlio anche se &egrave; solo intenzionato ad avviare un processo per ricalcolare il suo assegno di mantenimento. E cos&igrave; l&rsquo;Universit&agrave; di Padova deve dare il via libera al genitore per accedere agli atti, legati alla situazione di studio del giovane dopo averglielo negato sette mesi fa&nbsp;Ecco qui il principio riportato nella sentenza del Tar del Veneto, pubblicata solo pochi giorni fa che [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.studiolegaleventurino.com/uploads/1/3/5/3/135364626/2025-07-30-21-43-48_orig.jpg" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph"><font color="#2a2a2a">&nbsp;Il padre divorziato ha diritto di conoscere il percorso universitario del figlio anche se &egrave; solo intenzionato ad avviare un processo per ricalcolare il suo assegno di mantenimento. E cos&igrave; l&rsquo;Universit&agrave; di Padova deve dare il via libera al genitore per accedere agli atti, legati alla situazione di studio del giovane dopo averglielo negato sette mesi fa&nbsp;<br /><br />Ecco qui il principio riportato nella sentenza del Tar del Veneto, pubblicata solo pochi giorni fa che fa piazza pulita anche del diritto alla privacy, richiamato dal figlio stesso e dalla facolt&agrave;. Il Tribunale amministrativo del Veneto, presieduto da Leonardo Pasanisi con i giudici Nicola Bardino e Filippo Dallari, ha disposto cos&igrave; che l&rsquo;universit&agrave; provveda a consentire all&rsquo;accesso dei documenti richiesti dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.</font></div>]]></content:encoded></item></channel></rss>