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L’obbligo del genitore di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio origina per la sola circostanza della generazione e opera retroattivamente dalla nascita. La violazione di tali doveri, pure in ipotesi di mancato riconoscimento tempestivo pur nella consapevolezza della paternità, integra un illecito civile risarcibile ex art. 2059 c.c. per lesione dei diritti fondamentali del minore. Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice può utilizzare in via analogica le tabelle relative alla perdita del rapporto parentale, applicando la soglia minima e adeguati correttivi. Vicenda giudiziaria. Con l’ordinanza pubblicata il 18 maggio 2026, n. 14886, la Corte di Cassazione, I° sezione civile, si è pronunciata su una vicenda in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, ribadendo le decisioni già adottate nei precedenti gradi di giudizio. La controversia origina da una causa avviata nel 2021 presso il Tribunale, in cui una madre chiedeva la dichiarazione giudiziale di paternità per la figlia minore, oltre all’affidamento esclusivo, alla corresponsione di un assegno di mantenimento e al risarcimento dei danni morali. Ricorso in Cassazione. Il padre hai proposto ricorso per Cassazione sostenendo che l’importo di 700 euro mensili risultava sproporzionato rispetto alle proprie capacità economiche, indicando un reddito netto di circa 1.600 euro mensili e lamentando che la madre disponesse di risorse economiche superiori. Principio di proporzionalità nel mantenimento. La Cassazione ha rigettato le contestazioni, ribadendo che il mantenimento dei figli deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto non solo del reddito dichiarato dai genitori, bensì di tutte le risorse economiche complessive disponibili. I giudici hanno rimarcato che la valutazione deve considerare differenti fattori, tra cui le esigenze del minore, il tenore di vita goduto nel corso della convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ogni genitore e il contributo fornito da ciascuno in termini di cura e assistenza. Il Collegio ha ritenuto congruo l’importo di 700 euro mensili, malgrado il reddito dichiarato dal padre, in quanto quest’ultimo risultava titolare di ulteriori risorse, tra cui proprietà immobiliari e rapporti finanziari. Danno non patrimoniale e assenza del genitore. Aspetto rilevante della decisione riguarda il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla minore a causa del disinteresse del padre. La Corte ha chiarito che l’obbligo genitoriale, comprendente mantenimento, educazione e assistenza morale, origina con la nascita del figlio, a prescindere dal momento in cui venga formalmente accertata la paternità. La violazione di tali obblighi può quindi comportare un danno risarcibile, finanche in assenza di una richiesta formalmente qualificata quale “danno endofamiliare”, a condizione che emerga una lesione di diritti fondamentali del minore. Il comportamento del padre, che pur consapevole della propria paternità non aveva assunto responsabilità nei confronti della figlia, è stato ritenuto lesivo sotto i profili affettivo ed economico.
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È stato inaugurato uno sportello decentrato del Tribunale anche a Bomporto, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra cittadini e il sistema giudiziario. Questa iniziativa permette di accedere a servizi giudiziari senza dover recarsi direttamente presso la cancelleria del tribunale, favorendo così una maggiore comodità e semplificazione nelle procedure. L’apertura mira a migliorare l’efficienza dell’erogazione dei servizi giudiziari sul territorio. In pratica una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale. Il Tribunale di Foggia ha stabilito che il significativo e documentato peggioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge obbligato, verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, costituisce giustificato motivo per la revoca integrale dell'assegno divorzile, a condizione che si tratti di fatti sopravvenuti e non già esistenti al momento della pronuncia originaria.
La vicenda Tizio, obbligato al pagamento di un assegno divorzile di € 250,00 mensili in favore dell'ex moglie Mevia, in forza di una sentenza di divorzio passata in giudicato, adiva il Tribunale di Foggia chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno. A fondamento della domanda adduceva le seguenti circostanze sopravvenute:
La decisione Il Collegio, nell'accogliere l'istanza, osserva quanto segue:
La Corte di Cassazione, I° Sezione Civile, tramite l’ordinanza n. 6176/2026 ha enunciato un principio di diritto in ambito di revisione delle condizioni della separazione coniugale. Il protrarsi per oltre sette anni della permanenza della moglie e dei figli nella casa coniugale, di proprietà del marito e da rilasciare entro otto mesi dalla firma degli accordi, integra un “fatto sopravvenuto” ex art. 156, comma 7, c.c., tale da giustificare la revisione degli accordi separativi, compresa la rivalutazione del contributo al mantenimento della prole. La pronuncia consolida il principio secondo cui, in sede di revisione, il giudice non deve procedere ex novo alla comparazione dei redditi, bensì accertare se fatti nuovi abbiano inciso sull’equilibrio economico definito in sede di separazione.
I CONCETTI DI DIRITTO ESPRESSI DALLA SUPREMA CORTE: L’iter argomentativo della Corte muove dalla premessa sistematica che l’art. 156, comma 7, c.c. ammette la modifica delle condizioni di separazione in presenza di “giustificati motivi”, intesi dalla giurisprudenza quali fatti nuovi sopravvenuti che modifichino in modo effettivo e significativo la situazione economica in relazione alla quale erano stati assunti gli accordi o emessa la sentenza. In tale perimetro, la Cassazione ha affermato che il nesso inscindibile tra rilascio dell’abitazione e aumento dell’assegno, elementi tra loro sinallagmaticamente collegati nell’accordo separativo, fa sì che il mancato rilascio, protrattosi per oltre sette anni, abbia determinato una modificazione effettiva dell’assetto patrimoniale originariamente definito. Non si tratta, perciò, di una mera tolleranza del comportamento inadempiente della moglie, bensì di una situazione fattuale che, per la sua durata e per il consolidamento che ne è derivato, ha assunto rilevanza giuridica autonoma. Il Collegio ha ribadito il principio, già affermato nelle richiamate sentenze della medesima Corte di Cassazione (n. 7666/2022 e n. 354/2023), secondo cui, in sede di revisione delle condizioni di separazione, il giudice non è tenuto a procedere ex novo alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti, essendo sufficiente accertare se vi siano fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull’equilibrio economico stabilito in sede separativa. Mutuo o mantenimento?La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10944 del 15 marzo 2016, si è trovata ad occuparsi del caso riguardate un ex marito condannato in primo e secondo grado per sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori” (art. 12 sexies, legge n. 898/1970) commessi in danno della ex moglie e del figlio. quali vantaggi fiscali?La legge italiana prevede delle agevolazioni fiscali importanti quando ci sono trasferimenti immobiliari nell’ambito di una separazione o divorzio, che sia in Tribunale o tramite negoziazione assistita. Questi trasferimenti sono esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa d’archivio, a condizione che il trasferimento sia previsto esplicitamente nell’accordo di separazione o divorzio. Chi paga?Quando un matrimonio finisce, una delle domande più frequenti riguarda i debiti del coniuge separato: chi deve pagarli? La risposta dipende dal regime patrimoniale scelto durante il matrimonio e dal momento in cui il debito è stato contratto. Con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 per la prima volta è stata riconosciuta la validità di una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima delle nozze, purché non violi diritti inderogabili. I vantaggi sono molteplici e tra questi vi è certamente la prevedibilità e la trasparenza dei rapporti patrimoniali tra le parti in caso di separazione.
Diamo dunque un'occhiata alla pronuncia della Cassazione: 1. Accordi prematrimoniali: cosa si intende? Gli accordi prematrimoniali (o “patti prematrimoniali”) sono intese tra futuri coniugi, volte a disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. In Italia, questi patti sono stati spesso considerati nulli perché ritenuti contrari all’ordine pubblico familiare (art. 160 c.c.) Tuttavia, la giurisprudenza – già da tempo – aveva ritenuto alcuni accordi stipulati in corso di matrimonio validi come contratti atipici ai sensi dell’art. 1322 c.c. 2. Ordinanza della Cassazione n. 20415/ 2025: Una coppia della provincia di Mantova aveva firmato, nel 2022, una scrittura privata in cui il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro in caso di separazione (61.400 € per il mutuo della casa, 85.000 € per mobili, veicoli e spese sostenute). La moglie rinunciava a beni quali arredamento e un’imbarcazione. Dopo la separazione nel 2019, l’uomo contestava la validità del patto invocando l’art. 160 c.c.. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell’accordo, precisando che:
La Cassazione precisa che restano però pur sempre vietati i patti che:
Il diritto di famiglia entra nell’era delle chat. Con sentenza n. 1620/2025, il tribunale di Catanzaro ha stabilito che un messaggio su WhatsApp può valere come patto prematrimoniale.
Il caso riguarda una coppia separata. L’ex marito, via WhatsApp, si era impegnato a farsi carico interamente del mutuo della casa in cambio della rinuncia della moglie all’assegno di mantenimento. Un accordo informale, privo di timbri ufficiali, che i giudici hanno però ritenuto pienamente valido come “principio di prova scritta”. La Cassazione già aveva ammesso che i messaggi potessero essere utilizzati come prove documentali (cfr Cass. n. 1254/2025) a condizione che fossero riconducibili a un dispositivo previso, non manipolati e acquisiti tramite screenshot. Ma con tale pronuncia, la chat non è più considerata solo una prova ma un vero e proprio contratto. Un precedente, quindi, che apre la strada a scenari inediti. Il padre divorziato ha diritto di conoscere il percorso universitario del figlio anche se è solo intenzionato ad avviare un processo per ricalcolare il suo assegno di mantenimento. E così l’Università di Padova deve dare il via libera al genitore per accedere agli atti, legati alla situazione di studio del giovane dopo averglielo negato sette mesi fa
Ecco qui il principio riportato nella sentenza del Tar del Veneto, pubblicata solo pochi giorni fa che fa piazza pulita anche del diritto alla privacy, richiamato dal figlio stesso e dalla facoltà. Il Tribunale amministrativo del Veneto, presieduto da Leonardo Pasanisi con i giudici Nicola Bardino e Filippo Dallari, ha disposto così che l’università provveda a consentire all’accesso dei documenti richiesti dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. |
AutoreL'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche. Archivi
Marzo 2026
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