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ACCORDI PREMATRIMONIALI? FACCIAMO IL PUNTO.

9/25/2025

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Con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 per la prima volta è stata riconosciuta la validità di una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima delle nozze, purché non violi diritti inderogabili. I vantaggi sono molteplici e tra questi vi è certamente la prevedibilità e la trasparenza dei rapporti patrimoniali tra le parti in caso di separazione.
Diamo dunque un'occhiata alla pronuncia della Cassazione:

1. Accordi prematrimoniali: cosa si intende?
Gli accordi prematrimoniali (o “patti prematrimoniali”) sono intese tra futuri coniugi, volte a disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. In Italia, questi patti sono stati spesso considerati nulli perché ritenuti contrari all’ordine pubblico familiare (art. 160 c.c.)
Tuttavia, la giurisprudenza – già da tempo – aveva ritenuto alcuni accordi stipulati in corso di matrimonio validi come contratti atipici ai sensi dell’art. 1322 c.c.

2. Ordinanza della Cassazione n. 20415/ 2025:
Una coppia della provincia di Mantova aveva firmato, nel 2022, una scrittura privata in cui il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro in caso di separazione (61.400 € per il mutuo della casa, 85.000 € per mobili, veicoli e spese sostenute). La moglie rinunciava a beni quali arredamento e un’imbarcazione. Dopo la separazione nel 2019, l’uomo contestava la validità del patto invocando l’art. 160 c.c..
La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell’accordo, precisando che:
  • La separazione non è la causa dell’accordo, ma la condizione sospensiva della sua efficacia: l’obbligazione (restituire la somma) si attiva solo al verificarsi della crisi coniugale.
  • Non esistono norme imperative che vietino ai coniugi – prima o durante il matrimonio – di riconoscere l’esistenza di un debito reciproco e condizionarne il rimborso, nel rispetto dei diritti inderogabili.
  • L’accordo deve essere libero, ponderato ed equilibrato: nel caso in esame, la restituzione alla moglie era giustificata dal suo contributo finanziario e accompagnata da concessioni patrimoniali a favore del marito, configurando un assetto giuridico equilibrato.
Attenzione:
La Cassazione precisa che restano però pur sempre vietati i patti che:
  • incidano su diritti inderogabili, come assegni di mantenimento o obblighi di assistenza morale e materiale;
  • riguardino figli minori, i cui accordi sono sempre soggetti a controllo giudiziario nell’interesse dei minori.
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    L'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche.

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