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Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?
Analizziamo diverse sentenze: La cassazione giò nel 2018 si era affermata sul tema indicando come: “I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita” (Cass. 27437/2018). Il caso esaminato era il seguente: I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Successivamente la relazione termina e lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza. I suoceri non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa. Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia. Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa. La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione ha affermato il concetto per cui, se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004). Lo stesso principio è stato di nuovo ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17095/2025. La madre inizialmente comproprietaria col marito, poi deceduto, del primo piano della loro villetta abitato dalla famiglia del loro figlio, affermava che una volta intervenuta la separazione tra figlio e nuora ella avesse diritto a ritornare in possesso dell’appartamento essendo venuto a scadenza il termine del comodato familiare per lo scioglimento del vincolo coniugale. Ma come spiega la Cassazione la destinazione di casa coniugale non viene meno automaticamente a seguito di separazione o divorzio se il bene è ancora destinato a soddisfare le esigenze abitative di uno dei coniugi e in particolare dei figli non ancora autonomi che siano collocati presso il genitore cui venga assegnata la casa coniugale.
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Se dopo la prenotazione si dà disdetta all’hotel, non si deve pagare la penale, salvo che tra le parti non sia intervenuto un diverso accordo. Tale accordo può risultare, ad esempio, da una clausola contenuta nel contratto (firmato dal cliente) o nelle condizioni generali di contratto riportate sui moduli prestampati (di cui il cliente deve essere comunque informato e posto in condizione di esprimere l’accettazione). Se il cliente non firma alcun contratto che prevede l’obbligo di pagare la penale, è libero di dare disdetta alla prenotazione della camera senza dover versare alcunché. Ciò vale a prescindere dalla modalità con cui è avvenuta la prenotazione: se via internet, per telefono o in altro modo. Anche se l’albergatore ha trattenuto una parte del prezzo dalla carta di credito del cliente, senza avvisare che si tratta di caparra, questa va restituita in caso di disdetta. Inoltre, si ricorda che il Giudice di Pace di Trapani con la sentenza del 14 ottobre 2019 ha specificato che "le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono a tutti gli effetti delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente; con la conseguenza che, quando si prenota on-line, l’eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non sostituiscono la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata". Alcune domande che mi vengono poste frequentemente: Facciamo chiarezza.
1) QUALE GENITORE DEVE PAGARE LE VACANZE? Le spese per la vacanza che il figlio trascorre con il genitore saranno interamente a carico di quest’ultimo escludendo, dunque, che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori. 2) E SE IL FIGLIO VA IN VACANZA DA SOLO IN GREST, CAMPI ESTIVI ETC. O IN GITE SCOLASTICHE? Le spese concernenti i centri estivi sono indubbiamente spese straordinarie, pertanto divisibili tendenzialmente al 50 per cento tra i genitori, salvo diverso accordo o differente percentuale rinvenibile nella separazione omologata dal Giudice (o dal divorzio). Da ricordare poi che alcuni Protocolli di intesa di alcuni Tribunali in merito al regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli, fanno distinzione tra grest pubblici e privati, imponendo la necessità del consenso dell’altro genitore per i secondi. 3) POSSO NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO MENTRE IL MINORE E’ IN VACANZA CON ME? La Corte di Cassazione ha specificato che il genitore obbligato al mantenimento del figlio non sarà dispensato dal versamento di detto contributo per il periodo estivo in cui terrà con sé il figlio. Sarà dunque tenuto a versare regolarmente il mantenimento stabilito in sede di giudizio (Cass. n. 18869/2014). 4) POSSO PORTARE IL MINORE IN VACANZA CON ME ALL’ESTERO? Solitamente negli accordi di separazione e divorzio viene inserita una specifica clausola di reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli, nonché un espresso accordo che consente a ciascun genitore di partire con i figli minori per viaggi all’estero. Se il provvedimento del tribunale contiene clausole quali quelle di cui sopra, senza che debba essere chiesta alcuna ulteriore autorizzazione, il genitore può partire per l’estero con il figlio. Nel caso in cui, invece, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del tribunale a tale riguardo, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere necessariamente il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti utili all’espatrio. Se dovesse mancare il consenso di uno dei due genitori all’espatrio dell’altro con il figlio, si potrà ottenere di lasciare l’Italia per le vacanze con il minore soltanto dopo avere presentato apposito ricorso motivato al Giudice Tutelare competente e avere ottenuto da quest’ultimo una pronuncia favorevole. °copyright Avv. Claudia Venturino #Articolo di: Avv. Claudia Venturino - soggetto a copyright.
Ai sensi dell’art. 316 cc entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Nel caso in cui si verifichino contrasti su questioni di particolare importanza, come per l’appunto la scelta dell'istituto scolastico e quindi uno dei due genitori non sia d’accordo con la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio, lo stesso ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere una decisione che tuteli il migliore interesse del minore e impedisca un blocco decisionale che potrebbe nuocere al benessere del minore stesso. Il Giudice cercherà inizialmente una decisione concordata sentiti i coniugi e il figlio di anni 12 o di età inferiore qualora capace di discernimento e, solo in seguito, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, adotterà allora la soluzione ritenuta più idonea per il bene del minore. può rivolgersi al giudice per trovare la soluzione migliore, dopo aver ascoltato anche il figlio. Nel caso invece di accordo tra i genitori, la questione è destinata a rimanere all’interno dei rapporti familiari, a meno che non sia il figlio stesso a manifestare il proprio malessere a un soggetto tenuto a segnalare la situazione di pregiudizio del minore. difficilmente i genitori possono rifiutarsi di esaudire il desiderio del proprio figlio di frequentare una determinata scuola se economicamente sostenibile. quest’ultimi avranno il pieno diritto di scegliere la scuola media del minore anche se lo stesso è in disaccordo. Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli” e che anche la giurisprudenza ha ribadito come l’opinione del minore nella scelta scolastica sia importante, ma non dirimente. In particolare il Tribunale di Roma con decreto del 20 gennaio del 2017 ha chiaramente affermato che “l’immaturità del minore fa ritenere che lo stesso non abbia le necessarie categorie e conoscenze per valutare la qualità dell’offerta formativa, dell’impostazione didattica e culturale dei diversi istituti, capacità riconosciute dall’ordinamento scolastico ai soli genitori chiamati a sottoscrivere la scheda di iscrizione che non prevede la sottoscrizione del minore” Quindi i genitori potranno scegliere in luogo del minore, anche se comunque tenendo sempre prioritariamente conto delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali del figlio stesso. Mi viene chiesto:
“Sono titolare di una Autofficina. Ho da ultimo acquistato degli pneumatici su un sito di vendite all’asta online. Tali pneumatici li ho però acquistati per una mia autovettura personale. Vorrei sapere se posso considerarmi legittimato ad esercitare il “diritto di ripensamento” nei 14 giorni dall’acquisto? Il quesito impone di verificare se il Cliente possa considerarsi consumatore, al fine di potere applicare la normativa di settore. Nello specifico, se si è provveduto ad acquistare online come professionista, ovvero utilizzando la propria partita iva, non si applicano le norme del Codice del Consumo. È infatti necessario che la vendita sia avvenuta tra un privato ed un soggetto professionista per rientrare nell’alveo della tutela dei consumatori. In caso contrario, infatti, si tratterebbe di una mera operazione commerciale tra due privati o tra due professionisti, con conseguente esclusione della possibilità di usufruire del diritto di ripensamento. Nel caso specifico descritto, però, il cliente finale, nonostante titolare di un’autofficina, ha acquistato gli pneumatici per proprio uso personale. Tale circostanza è dirimente, in quanto, da ultimo, la giurisprudenza ha chiarito che ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo è lo scopo avuto di mira dal cliente nel momento in cui conclude il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve comunque considerarsi consumatore se ha provveduto a concludere un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività professionali (cfr. Cass. civ. n. 6578/2021). Sul punto, addirittura, la stessa Corte di cassazione ha precisato che nemmeno l’inserimento, nelle indicazioni delle proprie generalità, della partita IVA, può assumere rilievo decisivo al fine di escludere la qualifica del cliente come consumatore finale. Ciò considerato, pertanto, se l’acquisto è stato realmente eseguito per uso personale, è fatto salvo il diritto al ripensamento con possibilità di recesso entro i 14 giorni successivi all’acquisto online. E’ possibile sia per S.p.a. che per le S.r.l. avere un unico socio senza che questo rappresenti un aspetto patologico per la società. Invero, La s.r.l. unipersonale può essere costituita sin dall’inizio come società con unico socio (art. 2463 c.c.) oppure può accadere che nel corso della vita tutte le partecipazioni si concentrino nelle mani di un’unica persona (art. 2462 c.c.).
Ciò posto, una domanda da porsi è sicuramente che cosa accade qualora muoia l’unico socio della società unipersonale. In questo caso, gli scenari possibili sono due: Anzitutto si apre la successione ereditaria legittima o testamentaria. E’ un momento importante, perché incide sul mantenimento dell’unipersonalità della s.r.l. la circostanza che l’intera partecipazione societaria sia assegnata a un solo erede o a un solo legatario oppure a più eredi o più legatari in comunione indivisa. Gli scenari che si possono prospettare sono quindi 2, ovvero: A) Se la partecipazione societaria della s.r.l. è attribuita a un solo chiamato all’eredità questi può accettare l’intera eredità e subentrare nella medesima quota del socio defunto, se, invece, l’eredità viene devoluta per legato a un legatario questi può trattenere il legato, che si acquista ipso iure al momento dell’apertura della successione senza l’accettazione dell’eredità.In ogni caso di subentro nella quota dell’unico socio per successione a titolo universale o particolare deve essere data pubblicità nel registro delle imprese come previsto dall’art. 2470, comma 1, c.c. e ciò per evitare di incorrere nella responsabilità illimitata anche se sussidiaria per le obbligazioni sociali, giacché senza il detto adempimento il trasferimento non è opponibile alla società e ai terzi. B) Nel caso in cui l’unico socio muore lasciando la partecipazione a più eredi l’intera partecipazione sociale cade in comunione ereditaria, si tratta di comproprietà indivisa tra gli eredi del socio defunto e i diritti sulla quota spettano a ciascun erede secondo le quote ereditarie di ciascuno. In tal caso i diritti relativi alla quota come l’esercizio del diritto di voto in assemblea, il diritto di impugnare le delibere assembleari, ecc. devono essere esercitati secondo l’art. 2468, 5 comma, c.c. da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. che rappresenti congiuntamente la pluralità dei comproprietari dell’intera quota.La figura del rappresentante comune viene meno in caso di divisione dell’intera quota tra gli eredi, in quanto gli eredi con la divisione della intera partecipazione sociale diventano soci ciascuno per una determinata quota della società stabilita sulla base delle quote ereditarie, anche in tal caso è necessario pubblicizzarlo con la comunicazione nel registro delle imprese ai sensi dell’ art 2250, 4 comma, c.c. e la s.r.l. perde la dicitura di società “unipersonale” senza che sia necessario modificare lo statuto alla stregua di quanto avviene quando si passa da società con più soci a società con unico socio. Se gli eredi dell’unico socio defunto non vogliono nominare il rappresentante comune possono procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sulla quota sociale con un apposito atto di divisione e intestarsi ciascuno la singola partecipazione della società instaurando la pluralità della compagine sociale. Articolo di: Avv. Claudia Venturino - soggetto a copyright. Con la recente ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025, la Prima sezione civile della Cassazione affronta il tema della solidarietà tra ex conviventi more uxorio dopo la cessazione della loro relazione.
1. Fatti di causa Nel caso di specie, un fratello unilaterale conveniva in giudizio il fratello maggiore unilaterale, ossia generato dallo stesso padre ma da madre diversa, chiedendo il rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 2006 dalla madre per i bisogni alimentari e le necessità di assistenza del loro comune padre, dopo la fine dell’unione di fatto tra i genitori. La madre aveva contribuito economicamente al sostentamento e alle necessità di assistenza del padre, mettendogli anche a disposizione la propria casa di campagna. L’attore chiedeva inoltre che fosse accertato che dal 2012 entrambi i figli (e quindi anche il fratello) dovevano essere considerati coobbligati al mantenimento del padre, con conseguente condanna, per il periodo decorrente da tale anno, al rimborso della metà delle spese a tale titolo sostenute, deducendo che le spese stesse erano state pagate fino al dicembre del 2016 dalla madre dell'attore e, successivamente a detto periodo, dall'attore stesso. Il convenuto, ovvero il fratello maggiore unilaterale, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 9 giugno 2022 ex art. 281-sexies c. p. c., in parziale accoglimento delle domande attoree, accertava solo l'obbligo in capo al fratello maggiore di provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese di ricovero del padre in una struttura RSA. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2725/2023, accoglieva parzialmente l’appello proposto, accertava che per il periodo successivo al 2016 entrambi i figli erano coobbligati al mantenimento del padre e condannava pertanto il fratello maggiore al rimborso del 50% di quanto corrisposto dal novembre 2016 fino alla data della sentenza di secondo grado per le spese di degenza in ogni RSA presso cui era stato ospitato il padre comune. La Corte d’Appello confermava per il resto la sentenza impugnata e compensava le spese di lite. 2. Conclusioni della Cassazione La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha ricondotto nell’alveo dei doveri sociali e morali, in rapporto alla valutazione corrente nella società, quello solidaristico nei confronti dell’ex convivente more uxorio, ravvisato, cioè, sussistente e meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto. Di seguito i principi affermati: - anzitutto ha ribadito come la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una doppia indagine finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. - inoltre la Corte ha chiarito che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale da ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicchè le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio adottate nel corso del rapporto per fare fronte alle esigenze della famiglia configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, per la cui valutazione occorre tenere conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens. Ciò considerato, il Collegio ha ritenuto corretta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di poter ricondurre nell'alveo dei doveri sociali e morali, in rapporto alla valutazione corrente nella società, quello solidaristico nei confronti dell'ex-convivente more uxorio, ravvisato, cioè, sussistente e meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto. Secondo la Corte, infatti, le convivenze di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, anche se di origine relativamente recente, poiché dai dati statistici risulta la "moltiplicazione delle unioni libere", che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio. L'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all'impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che in un unico e lungo articolo, suddiviso in 69 commi, contempla due modelli distinti: il primo, quello dell'unione civile, cui sono dedicati i primi 35 commi, è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali. Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi (così la sentenza citata n.148/2024). La convivenza di fatto, trovando copertura di rango costituzionale nell'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle "formazioni sociali" ove si svolge la sua personalità, esige una tutela che si affianca a quella che l'art. 29, primo comma, Cost. riserva alla "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" Sulla base di ciò, pertanto, secondo la Corte di Cassazione deve trarsi la conclusione che il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell'ex convivente more uxorio, anche dopo la cessazione del rapporto, si ponga in linea coerente e conforme "alla valutazione corrente nella società" (cfr. Cass. 19578/2016 citata), stante l'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, e sia pertanto idoneo a configurarsi come obbligazione naturale, nella ricorrenza anche degli altri requisiti previsti dall'art.2034 c.c. (spontaneità, adeguatezza e proporzionalità) e avuto riguardo alla specificità del caso concreto. Articolo di: Avv. Claudia Venturino - soggetto a copyright. |
AutoreL'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche. Archivi
Ottobre 2025
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