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Con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 per la prima volta è stata riconosciuta la validità di una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima delle nozze, purché non violi diritti inderogabili. I vantaggi sono molteplici e tra questi vi è certamente la prevedibilità e la trasparenza dei rapporti patrimoniali tra le parti in caso di separazione.
Diamo dunque un'occhiata alla pronuncia della Cassazione: 1. Accordi prematrimoniali: cosa si intende? Gli accordi prematrimoniali (o “patti prematrimoniali”) sono intese tra futuri coniugi, volte a disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. In Italia, questi patti sono stati spesso considerati nulli perché ritenuti contrari all’ordine pubblico familiare (art. 160 c.c.) Tuttavia, la giurisprudenza – già da tempo – aveva ritenuto alcuni accordi stipulati in corso di matrimonio validi come contratti atipici ai sensi dell’art. 1322 c.c. 2. Ordinanza della Cassazione n. 20415/ 2025: Una coppia della provincia di Mantova aveva firmato, nel 2022, una scrittura privata in cui il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro in caso di separazione (61.400 € per il mutuo della casa, 85.000 € per mobili, veicoli e spese sostenute). La moglie rinunciava a beni quali arredamento e un’imbarcazione. Dopo la separazione nel 2019, l’uomo contestava la validità del patto invocando l’art. 160 c.c.. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell’accordo, precisando che:
La Cassazione precisa che restano però pur sempre vietati i patti che:
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Il diritto di famiglia entra nell’era delle chat. Con sentenza n. 1620/2025, il tribunale di Catanzaro ha stabilito che un messaggio su WhatsApp può valere come patto prematrimoniale.
Il caso riguarda una coppia separata. L’ex marito, via WhatsApp, si era impegnato a farsi carico interamente del mutuo della casa in cambio della rinuncia della moglie all’assegno di mantenimento. Un accordo informale, privo di timbri ufficiali, che i giudici hanno però ritenuto pienamente valido come “principio di prova scritta”. La Cassazione già aveva ammesso che i messaggi potessero essere utilizzati come prove documentali (cfr Cass. n. 1254/2025) a condizione che fossero riconducibili a un dispositivo previso, non manipolati e acquisiti tramite screenshot. Ma con tale pronuncia, la chat non è più considerata solo una prova ma un vero e proprio contratto. Un precedente, quindi, che apre la strada a scenari inediti. |
AutoreL'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche. Archivi
Ottobre 2025
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