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L'ex paga le rate del mutuo invece del mantenimento

10/29/2025

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Mutuo o mantenimento?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10944 del 15 marzo 2016, si è trovata ad occuparsi del caso riguardate un ex marito condannato in primo e secondo grado per sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori” (art. 12 sexies, legge n. 898/1970) commessi in danno della ex moglie e del figlio.
Nel dettaglio, secondo il ricorrente, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento doveva dirsi in qualche modo “giustificato”, in quanto 
gli ex coniugi si erano accordati nel senso che l’ex marito avrebbe provveduto al pagamento integrale delle rate del mutuo, anche per le rate di competenza della ex moglie.
la Corte di Cassazione non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente.

Per quanto riguarda, in particolare, la condanna per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898/1970, la Corte di Cassazione riteneva che “l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura".
In altri termini, la Corte di Cassazione precisava che il pagamento dell’assegno di mantenimento non può essere sostituito con il pagamento di altre prestazioni di diversa natura, con la conseguenza che tale mancato pagamento non poteva ritenersi giustificato alla luce del pagamento, da parte dell’ex marito, delle rate del mutuo.

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I VANTAGGI FISCALI DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLA SEPARAZIONE

10/14/2025

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quali vantaggi fiscali?

La legge italiana prevede delle agevolazioni fiscali importanti quando ci sono trasferimenti immobiliari nell’ambito di una separazione o divorzio, che sia in Tribunale o tramite negoziazione assistita. Questi trasferimenti sono esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa d’archivio, a condizione che il trasferimento sia previsto esplicitamente nell’accordo di separazione o divorzio. 
L’esenzione fiscale riguarda tutti i trasferimenti immobiliari effettuati nell’ambito di separazione o divorzio, non solo la casa coniugale. Questo è un punto fondamentale, perché i trasferimenti possono riguardare qualsiasi tipo di bene immobile, come terreni, appartamenti secondari, case vacanza o altri beni di valore. Inoltre, l’esenzione non si limita solo ai trasferimenti tra i coniugi, ma si estende anche ai trasferimenti a favore dei figli. Se un immobile viene trasferito ai figli come parte dell’accordo di separazione o divorzio, e questo trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, anche questi beni possono beneficiare dell’agevolazione fiscale. Pertanto, la possibilità di ottenere esenzioni fiscali non è limitata alla casa coniugale, ma si estende a tutti i beni immobili trattati durante la separazione o il divorzio.
I coniugi possono risparmiare notevolmente sui costi legati al trasferimento di proprietà, poiché vengono meno imposte come quelle di registro, ipotecarie, catastali e la tassa d’archivio. 
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CARO EX, CHI PAGA I TUOI DEBITI?

10/9/2025

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Chi paga?

Quando un matrimonio finisce, una delle domande più frequenti riguarda i debiti del coniuge separato: chi deve pagarli? La risposta dipende dal regime patrimoniale scelto durante il matrimonio e dal momento in cui il debito è stato contratto.

Debiti Contratti Prima del Matrimonio:
​Se un coniuge ha contratto un debito prima del matrimonio, questo resta di sua esclusiva responsabilità. Secondo il Codice Civile, i debiti personali non entrano nella comunione legale e devono essere pagati solo da chi li ha sottoscritti.
Tuttavia, se il coniuge debitore non ha abbastanza beni personali per coprire il debito, il creditore può rivalersi sui beni in comunione legale, ma solo fino al 50% del loro valore. 

Chi Paga i Debiti Contratti Durante il Matrimonio?
Dopo il matrimonio, la gestione dei debiti cambia a seconda del regime patrimoniale scelto. Se i coniugi sono in comunione dei beni, tutti i debiti contratti dopo il matrimonio ricadono su entrambi, anche se sottoscritti da uno solo dei due. Il creditore può quindi aggredire l’intero patrimonio comune e, se insufficiente, anche i beni personali dei coniugi nella misura del 50%. Se i coniugi sono in separazione dei beni, ciascuno risponde solo per i debiti che ha contratto. Tuttavia, se il debito è stato contratto per necessità familiari (ad esempio, spese mediche o scolastiche per i figli), entrambi potrebbero essere chiamati a risponderne. Debiti contratti nell’interesse della famiglia:
Chi Deve Pagarli?È opportuno sottolineare che esiste parte della giurisprudenza che afferma che, sia in comunione che separazione dei beni, qualora il debito sia contratto nell’interesse esclusivo della famiglia siano a carico di entrambi i coniugi. È il caso di debiti per spese mediche, scolastiche o abitative ed in genere in funzione dei bisogni primari della prole. In questi casi, anche se i coniugi sono in separazione dei beni, il debito è comunque in carico ad entrambi i coniugi.
Il principio deriva da un applicazione estensiva del principio di solidaristico tra i coniugi.
Debiti assunti dopo il matrimonio da uno dei due coniugi senza il consenso dell’altroAnche quando un coniuge contrae debiti senza il consenso dell’altro, la responsabilità del pagamento dipende dal regime patrimoniale scelto e dalla natura del debito. Se i coniugi sono in comunione dei beni, i creditori possono aggredire i beni della comunione, fino al valore corrispondente la quota del coniuge obbligato (50%) laddove i creditori non riescano a soddisfarsi sui beni personali del coniuge obbligato.
Al contrario, se vige la separazione dei beni, il debito rimane esclusivamente a carico di chi lo ha contratto, senza possibilità per i creditori di agire sul patrimonio dell’altro coniuge.
Tuttavia, se il debito è stato contratto per necessità familiari (come affitto, spese mediche o scolastiche per i figli), entrambi i coniugi potrebbero essere chiamati a risponderne, indipendentemente dal regime patrimoniale.
Separazione e Divorzio: Cosa Succede ai Debiti?Quando i coniugi si separano, la comunione dei beni si scioglie, e ogni debito viene suddiviso secondo la responsabilità di ciascuno. Se un debito era in capo a entrambi, ciascun coniuge ne risponde per metà.

Chi Paga i Debiti Dopo la Separazione?
1. Chi paga i debiti del coniuge separato?In caso di separazione, ogni coniuge paga i propri debiti, ma risultano comunque responsabili in solido per i debiti contratti laddove risultava vigente la responsabilità comune. Se i debiti sono stati contratti nell’interesse della famiglia, entrambi possono comunque essere responsabili.
2. I debiti contratti prima del matrimonio sono a carico di entrambi i coniugi?No, i debiti contratti prima del matrimonio sono esclusivamente a carico del coniuge che li ha sottoscritti, il quale in via sussidiaria può rispondere con il 50% dei beni in comunione.
3. Cosa succede ai debiti durante la separazione dei beni?Con la separazione dei beni, ogni coniuge è responsabile solo dei debiti che ha contratto personalmente, senza coinvolgere il patrimonio dell’altro coniuge.
4. Chi paga i debiti dopo il divorzio?Dopo il divorzio, ogni coniuge è responsabile solo dei debiti contratti individualmente. I debiti comuni vengono divisi tra i coniugi in base alla responsabilità di ciascuno.
5. I debiti contratti dopo la separazione sono a carico di entrambi i coniugi?No, i debiti contratti dopo la separazione sono a carico solo del coniuge che li ha contratto, anche se durante il matrimonio si trovavano in comunione dei beni.
6. Cosa succede ai debiti contratti per necessità familiari?Se i debiti sono contratti per necessità familiari, come spese mediche o scolastiche per i figli, entrambi i coniugi potrebbero essere responsabili, anche in separazione dei beni.

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ACCORDI PREMATRIMONIALI? FACCIAMO IL PUNTO.

9/25/2025

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Con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 per la prima volta è stata riconosciuta la validità di una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima delle nozze, purché non violi diritti inderogabili. I vantaggi sono molteplici e tra questi vi è certamente la prevedibilità e la trasparenza dei rapporti patrimoniali tra le parti in caso di separazione.
Diamo dunque un'occhiata alla pronuncia della Cassazione:

1. Accordi prematrimoniali: cosa si intende?
Gli accordi prematrimoniali (o “patti prematrimoniali”) sono intese tra futuri coniugi, volte a disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. In Italia, questi patti sono stati spesso considerati nulli perché ritenuti contrari all’ordine pubblico familiare (art. 160 c.c.)
Tuttavia, la giurisprudenza – già da tempo – aveva ritenuto alcuni accordi stipulati in corso di matrimonio validi come contratti atipici ai sensi dell’art. 1322 c.c.

2. Ordinanza della Cassazione n. 20415/ 2025:
Una coppia della provincia di Mantova aveva firmato, nel 2022, una scrittura privata in cui il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro in caso di separazione (61.400 € per il mutuo della casa, 85.000 € per mobili, veicoli e spese sostenute). La moglie rinunciava a beni quali arredamento e un’imbarcazione. Dopo la separazione nel 2019, l’uomo contestava la validità del patto invocando l’art. 160 c.c..
La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell’accordo, precisando che:
  • La separazione non è la causa dell’accordo, ma la condizione sospensiva della sua efficacia: l’obbligazione (restituire la somma) si attiva solo al verificarsi della crisi coniugale.
  • Non esistono norme imperative che vietino ai coniugi – prima o durante il matrimonio – di riconoscere l’esistenza di un debito reciproco e condizionarne il rimborso, nel rispetto dei diritti inderogabili.
  • L’accordo deve essere libero, ponderato ed equilibrato: nel caso in esame, la restituzione alla moglie era giustificata dal suo contributo finanziario e accompagnata da concessioni patrimoniali a favore del marito, configurando un assetto giuridico equilibrato.
Attenzione:
La Cassazione precisa che restano però pur sempre vietati i patti che:
  • incidano su diritti inderogabili, come assegni di mantenimento o obblighi di assistenza morale e materiale;
  • riguardino figli minori, i cui accordi sono sempre soggetti a controllo giudiziario nell’interesse dei minori.
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divorzio con spunte blu: i MESSAGGIWHATSAPP DIVENTANO ACCORDI VINCOLANTI

9/10/2025

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Il diritto di famiglia entra nell’era delle chat. Con sentenza n. 1620/2025, il tribunale di Catanzaro ha stabilito che un messaggio su WhatsApp può valere come patto prematrimoniale. 

Il caso riguarda una coppia separata. L’ex marito, via WhatsApp, si era impegnato a farsi carico interamente del mutuo della casa in cambio della rinuncia della moglie all’assegno di mantenimento. Un accordo informale, privo di timbri ufficiali, che i giudici hanno però ritenuto pienamente valido come “principio di prova scritta”.

La Cassazione già aveva ammesso che  i messaggi potessero essere utilizzati come prove documentali (cfr Cass. n. 1254/2025) a condizione che fossero riconducibili a un dispositivo previso, non manipolati e acquisiti tramite screenshot. Ma con tale pronuncia, la chat non è più considerata solo una prova ma un vero e proprio contratto.

Un precedente, quindi, che apre la strada a scenari inediti. 
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PADRE DIVORZIATO: ORA PUO' CONOSCERE I VOTI DEL FIGLIO AI FINIDEL MANTENIMENTO

7/31/2025

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 Il padre divorziato ha diritto di conoscere il percorso universitario del figlio anche se è solo intenzionato ad avviare un processo per ricalcolare il suo assegno di mantenimento. E così l’Università di Padova deve dare il via libera al genitore per accedere agli atti, legati alla situazione di studio del giovane dopo averglielo negato sette mesi fa 

Ecco qui il principio riportato nella sentenza del Tar del Veneto, pubblicata solo pochi giorni fa che fa piazza pulita anche del diritto alla privacy, richiamato dal figlio stesso e dalla facoltà. Il Tribunale amministrativo del Veneto, presieduto da Leonardo Pasanisi con i giudici Nicola Bardino e Filippo Dallari, ha disposto così che l’università provveda a consentire all’accesso dei documenti richiesti dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
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Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?

6/27/2025

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Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?
Analizziamo diverse sentenze:
La cassazione giò nel 2018 si era affermata sul tema indicando come:
“I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita” (Cass. 27437/2018).
Il caso esaminato era il seguente: I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Successivamente la relazione termina e lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza.
I suoceri non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa.
Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia.
Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa.
La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione ha affermato il concetto per cui, se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004).
Lo stesso principio è stato di nuovo ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17095/2025.
La madre inizialmente comproprietaria col marito, poi deceduto, del primo piano della loro villetta abitato dalla famiglia del loro figlio, affermava che una volta intervenuta la separazione tra figlio e nuora ella avesse diritto a ritornare in possesso dell’appartamento essendo venuto a scadenza il termine del comodato familiare per lo scioglimento del vincolo coniugale.
Ma come spiega la Cassazione la destinazione di casa coniugale non viene meno automaticamente a seguito di separazione o divorzio se il bene è ancora destinato a soddisfare le esigenze abitative di uno dei coniugi e in particolare dei figli non ancora autonomi che siano collocati presso il genitore cui venga assegnata la casa coniugale.
 
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SI PUO' CANCELLARE LA CAMERA D'ALBERGO SENZA INCORRERE IN PENALI?

6/16/2025

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Se dopo la prenotazione si dà disdetta all’hotel, non si deve pagare la penale, salvo che tra le parti non sia intervenuto un diverso accordo. Tale accordo può risultare, ad esempio, da una clausola contenuta nel contratto (firmato dal cliente) o nelle condizioni generali di contratto riportate sui moduli prestampati (di cui il cliente deve essere comunque informato e posto in condizione di esprimere l’accettazione).
Se il cliente non firma alcun contratto che prevede l’obbligo di pagare la penale, è libero di dare disdetta alla prenotazione della camera senza dover versare alcunché. Ciò vale a prescindere dalla modalità con cui è avvenuta la prenotazione: se via internet, per telefono o in altro modo. Anche se l’albergatore ha trattenuto una parte del prezzo dalla carta di credito del cliente, senza avvisare che si tratta di caparra, questa va restituita in caso di disdetta.
Inoltre, si ricorda che il Giudice di Pace di Trapani con la sentenza del 14 ottobre 2019 ha specificato che "le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono a tutti gli effetti delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente; con la conseguenza che, quando si prenota on-line, l’eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non sostituiscono la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata".
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GENITORI SEPARATI E VACANZE ESTIVE COI FIGLI

6/12/2025

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Alcune domande che mi vengono poste frequentemente: Facciamo chiarezza.
1) QUALE GENITORE DEVE PAGARE LE VACANZE?
Le spese per la vacanza che il figlio trascorre con il genitore saranno interamente a carico di quest’ultimo escludendo, dunque, che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori.
2) E SE IL FIGLIO VA IN VACANZA DA SOLO IN GREST, CAMPI ESTIVI ETC. O IN GITE SCOLASTICHE?
Le spese concernenti i centri estivi sono indubbiamente spese straordinarie, pertanto divisibili tendenzialmente al 50 per cento tra i genitori, salvo diverso accordo o differente percentuale rinvenibile nella separazione omologata dal Giudice (o dal divorzio). Da ricordare poi che alcuni Protocolli di intesa di alcuni Tribunali in merito al regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli, fanno distinzione tra grest pubblici e privati, imponendo la necessità del consenso dell’altro genitore per i secondi.
3) POSSO NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO MENTRE IL MINORE E’ IN VACANZA CON ME?
La Corte di Cassazione ha specificato che il genitore obbligato al mantenimento del figlio non sarà dispensato dal versamento di detto contributo per il periodo estivo in cui terrà con sé il figlio. Sarà dunque tenuto a versare regolarmente il mantenimento stabilito in sede di giudizio (Cass. n. 18869/2014).
4) POSSO PORTARE IL MINORE IN VACANZA CON ME ALL’ESTERO?
Solitamente negli accordi di separazione e divorzio viene inserita una specifica clausola di reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli, nonché un espresso accordo che consente a ciascun genitore di partire con i figli minori per viaggi all’estero.
Se il provvedimento del tribunale contiene clausole quali quelle di cui sopra, senza che debba essere chiesta alcuna ulteriore autorizzazione, il genitore può partire per l’estero con il figlio.
Nel caso in cui, invece, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del tribunale a tale riguardo, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere necessariamente il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti utili all’espatrio.
Se dovesse mancare il consenso di uno dei due genitori all’espatrio dell’altro con il figlio, si potrà ottenere di lasciare l’Italia per le vacanze con il minore soltanto dopo avere presentato apposito ricorso motivato al Giudice Tutelare competente e avere ottenuto da quest’ultimo una pronuncia favorevole.


°copyright Avv. Claudia Venturino
 
 

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​POSSO IMPORRE L'INDIRIZZO SCOLASTICO DELLASCUOLA MEDIA A MIO FIGLIO?

6/12/2025

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#Articolo di: Avv. Claudia Venturino - soggetto a copyright.
​
 Ai sensi dell’art. 316 cc entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del figlio.
Nel caso in cui si verifichino contrasti su questioni di particolare importanza, come
per l’appunto la scelta dell'istituto scolastico e quindi uno dei due genitori non sia
d’accordo con la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio, lo stesso ha il diritto di rivolgersi
al giudice per ottenere una decisione che tuteli il migliore interesse del minore e
impedisca un blocco decisionale che potrebbe nuocere al benessere del minore
stesso.
Il Giudice cercherà inizialmente una decisione concordata sentiti i coniugi e il figlio di
anni 12 o di età inferiore qualora capace di discernimento e, solo in seguito, qualora
non fosse possibile raggiungere un accordo, adotterà allora la soluzione ritenuta più
idonea per il bene del minore.
può rivolgersi al giudice per trovare la soluzione migliore, dopo aver ascoltato anche il figlio.
Nel caso invece di accordo tra i genitori, la questione è destinata a rimanere all’interno
dei rapporti familiari, a meno che non sia il figlio stesso a manifestare il proprio malessere a
un soggetto tenuto a segnalare la situazione di pregiudizio del minore.
difficilmente i genitori possono rifiutarsi di esaudire il desiderio del proprio figlio di
frequentare una determinata scuola se economicamente sostenibile.
quest’ultimi avranno il pieno diritto di scegliere la scuola media del minore anche se
lo stesso è in disaccordo.
Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti
umani “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli” e che anche la giurisprudenza ha ribadito come l’opinione del
minore nella scelta scolastica sia importante, ma non dirimente.
In particolare il Tribunale di Roma con decreto del 20 gennaio del 2017 ha
chiaramente affermato che “l’immaturità del minore fa ritenere che lo stesso non
abbia le necessarie categorie e conoscenze per valutare la qualità dell’offerta
formativa, dell’impostazione didattica e culturale dei diversi istituti, capacità
riconosciute dall’ordinamento scolastico ai soli genitori chiamati a sottoscrivere la
scheda di iscrizione che non prevede la sottoscrizione del minore”
Quindi i genitori potranno scegliere in luogo del minore, anche se comunque tenendo
sempre prioritariamente conto delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali del figlio
stesso.

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    L'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche.

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