Mutuo o mantenimento?La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10944 del 15 marzo 2016, si è trovata ad occuparsi del caso riguardate un ex marito condannato in primo e secondo grado per sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori” (art. 12 sexies, legge n. 898/1970) commessi in danno della ex moglie e del figlio.
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quali vantaggi fiscali?La legge italiana prevede delle agevolazioni fiscali importanti quando ci sono trasferimenti immobiliari nell’ambito di una separazione o divorzio, che sia in Tribunale o tramite negoziazione assistita. Questi trasferimenti sono esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa d’archivio, a condizione che il trasferimento sia previsto esplicitamente nell’accordo di separazione o divorzio. Chi paga?Quando un matrimonio finisce, una delle domande più frequenti riguarda i debiti del coniuge separato: chi deve pagarli? La risposta dipende dal regime patrimoniale scelto durante il matrimonio e dal momento in cui il debito è stato contratto. Con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 per la prima volta è stata riconosciuta la validità di una scrittura privata stipulata tra i coniugi prima delle nozze, purché non violi diritti inderogabili. I vantaggi sono molteplici e tra questi vi è certamente la prevedibilità e la trasparenza dei rapporti patrimoniali tra le parti in caso di separazione.
Diamo dunque un'occhiata alla pronuncia della Cassazione: 1. Accordi prematrimoniali: cosa si intende? Gli accordi prematrimoniali (o “patti prematrimoniali”) sono intese tra futuri coniugi, volte a disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. In Italia, questi patti sono stati spesso considerati nulli perché ritenuti contrari all’ordine pubblico familiare (art. 160 c.c.) Tuttavia, la giurisprudenza – già da tempo – aveva ritenuto alcuni accordi stipulati in corso di matrimonio validi come contratti atipici ai sensi dell’art. 1322 c.c. 2. Ordinanza della Cassazione n. 20415/ 2025: Una coppia della provincia di Mantova aveva firmato, nel 2022, una scrittura privata in cui il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro in caso di separazione (61.400 € per il mutuo della casa, 85.000 € per mobili, veicoli e spese sostenute). La moglie rinunciava a beni quali arredamento e un’imbarcazione. Dopo la separazione nel 2019, l’uomo contestava la validità del patto invocando l’art. 160 c.c.. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell’accordo, precisando che:
La Cassazione precisa che restano però pur sempre vietati i patti che:
Il diritto di famiglia entra nell’era delle chat. Con sentenza n. 1620/2025, il tribunale di Catanzaro ha stabilito che un messaggio su WhatsApp può valere come patto prematrimoniale.
Il caso riguarda una coppia separata. L’ex marito, via WhatsApp, si era impegnato a farsi carico interamente del mutuo della casa in cambio della rinuncia della moglie all’assegno di mantenimento. Un accordo informale, privo di timbri ufficiali, che i giudici hanno però ritenuto pienamente valido come “principio di prova scritta”. La Cassazione già aveva ammesso che i messaggi potessero essere utilizzati come prove documentali (cfr Cass. n. 1254/2025) a condizione che fossero riconducibili a un dispositivo previso, non manipolati e acquisiti tramite screenshot. Ma con tale pronuncia, la chat non è più considerata solo una prova ma un vero e proprio contratto. Un precedente, quindi, che apre la strada a scenari inediti. Il padre divorziato ha diritto di conoscere il percorso universitario del figlio anche se è solo intenzionato ad avviare un processo per ricalcolare il suo assegno di mantenimento. E così l’Università di Padova deve dare il via libera al genitore per accedere agli atti, legati alla situazione di studio del giovane dopo averglielo negato sette mesi fa
Ecco qui il principio riportato nella sentenza del Tar del Veneto, pubblicata solo pochi giorni fa che fa piazza pulita anche del diritto alla privacy, richiamato dal figlio stesso e dalla facoltà. Il Tribunale amministrativo del Veneto, presieduto da Leonardo Pasanisi con i giudici Nicola Bardino e Filippo Dallari, ha disposto così che l’università provveda a consentire all’accesso dei documenti richiesti dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?
Analizziamo diverse sentenze: La cassazione giò nel 2018 si era affermata sul tema indicando come: “I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita” (Cass. 27437/2018). Il caso esaminato era il seguente: I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Successivamente la relazione termina e lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza. I suoceri non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa. Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia. Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa. La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione ha affermato il concetto per cui, se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004). Lo stesso principio è stato di nuovo ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17095/2025. La madre inizialmente comproprietaria col marito, poi deceduto, del primo piano della loro villetta abitato dalla famiglia del loro figlio, affermava che una volta intervenuta la separazione tra figlio e nuora ella avesse diritto a ritornare in possesso dell’appartamento essendo venuto a scadenza il termine del comodato familiare per lo scioglimento del vincolo coniugale. Ma come spiega la Cassazione la destinazione di casa coniugale non viene meno automaticamente a seguito di separazione o divorzio se il bene è ancora destinato a soddisfare le esigenze abitative di uno dei coniugi e in particolare dei figli non ancora autonomi che siano collocati presso il genitore cui venga assegnata la casa coniugale. Se dopo la prenotazione si dà disdetta all’hotel, non si deve pagare la penale, salvo che tra le parti non sia intervenuto un diverso accordo. Tale accordo può risultare, ad esempio, da una clausola contenuta nel contratto (firmato dal cliente) o nelle condizioni generali di contratto riportate sui moduli prestampati (di cui il cliente deve essere comunque informato e posto in condizione di esprimere l’accettazione). Se il cliente non firma alcun contratto che prevede l’obbligo di pagare la penale, è libero di dare disdetta alla prenotazione della camera senza dover versare alcunché. Ciò vale a prescindere dalla modalità con cui è avvenuta la prenotazione: se via internet, per telefono o in altro modo. Anche se l’albergatore ha trattenuto una parte del prezzo dalla carta di credito del cliente, senza avvisare che si tratta di caparra, questa va restituita in caso di disdetta. Inoltre, si ricorda che il Giudice di Pace di Trapani con la sentenza del 14 ottobre 2019 ha specificato che "le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono a tutti gli effetti delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente; con la conseguenza che, quando si prenota on-line, l’eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non sostituiscono la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata". Alcune domande che mi vengono poste frequentemente: Facciamo chiarezza.
1) QUALE GENITORE DEVE PAGARE LE VACANZE? Le spese per la vacanza che il figlio trascorre con il genitore saranno interamente a carico di quest’ultimo escludendo, dunque, che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori. 2) E SE IL FIGLIO VA IN VACANZA DA SOLO IN GREST, CAMPI ESTIVI ETC. O IN GITE SCOLASTICHE? Le spese concernenti i centri estivi sono indubbiamente spese straordinarie, pertanto divisibili tendenzialmente al 50 per cento tra i genitori, salvo diverso accordo o differente percentuale rinvenibile nella separazione omologata dal Giudice (o dal divorzio). Da ricordare poi che alcuni Protocolli di intesa di alcuni Tribunali in merito al regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli, fanno distinzione tra grest pubblici e privati, imponendo la necessità del consenso dell’altro genitore per i secondi. 3) POSSO NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO MENTRE IL MINORE E’ IN VACANZA CON ME? La Corte di Cassazione ha specificato che il genitore obbligato al mantenimento del figlio non sarà dispensato dal versamento di detto contributo per il periodo estivo in cui terrà con sé il figlio. Sarà dunque tenuto a versare regolarmente il mantenimento stabilito in sede di giudizio (Cass. n. 18869/2014). 4) POSSO PORTARE IL MINORE IN VACANZA CON ME ALL’ESTERO? Solitamente negli accordi di separazione e divorzio viene inserita una specifica clausola di reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli, nonché un espresso accordo che consente a ciascun genitore di partire con i figli minori per viaggi all’estero. Se il provvedimento del tribunale contiene clausole quali quelle di cui sopra, senza che debba essere chiesta alcuna ulteriore autorizzazione, il genitore può partire per l’estero con il figlio. Nel caso in cui, invece, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del tribunale a tale riguardo, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere necessariamente il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti utili all’espatrio. Se dovesse mancare il consenso di uno dei due genitori all’espatrio dell’altro con il figlio, si potrà ottenere di lasciare l’Italia per le vacanze con il minore soltanto dopo avere presentato apposito ricorso motivato al Giudice Tutelare competente e avere ottenuto da quest’ultimo una pronuncia favorevole. °copyright Avv. Claudia Venturino #Articolo di: Avv. Claudia Venturino - soggetto a copyright.
Ai sensi dell’art. 316 cc entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Nel caso in cui si verifichino contrasti su questioni di particolare importanza, come per l’appunto la scelta dell'istituto scolastico e quindi uno dei due genitori non sia d’accordo con la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio, lo stesso ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere una decisione che tuteli il migliore interesse del minore e impedisca un blocco decisionale che potrebbe nuocere al benessere del minore stesso. Il Giudice cercherà inizialmente una decisione concordata sentiti i coniugi e il figlio di anni 12 o di età inferiore qualora capace di discernimento e, solo in seguito, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, adotterà allora la soluzione ritenuta più idonea per il bene del minore. può rivolgersi al giudice per trovare la soluzione migliore, dopo aver ascoltato anche il figlio. Nel caso invece di accordo tra i genitori, la questione è destinata a rimanere all’interno dei rapporti familiari, a meno che non sia il figlio stesso a manifestare il proprio malessere a un soggetto tenuto a segnalare la situazione di pregiudizio del minore. difficilmente i genitori possono rifiutarsi di esaudire il desiderio del proprio figlio di frequentare una determinata scuola se economicamente sostenibile. quest’ultimi avranno il pieno diritto di scegliere la scuola media del minore anche se lo stesso è in disaccordo. Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli” e che anche la giurisprudenza ha ribadito come l’opinione del minore nella scelta scolastica sia importante, ma non dirimente. In particolare il Tribunale di Roma con decreto del 20 gennaio del 2017 ha chiaramente affermato che “l’immaturità del minore fa ritenere che lo stesso non abbia le necessarie categorie e conoscenze per valutare la qualità dell’offerta formativa, dell’impostazione didattica e culturale dei diversi istituti, capacità riconosciute dall’ordinamento scolastico ai soli genitori chiamati a sottoscrivere la scheda di iscrizione che non prevede la sottoscrizione del minore” Quindi i genitori potranno scegliere in luogo del minore, anche se comunque tenendo sempre prioritariamente conto delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali del figlio stesso. |
AutoreL'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche. Archivi
Ottobre 2025
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