Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?
Analizziamo diverse sentenze: La cassazione giò nel 2018 si era affermata sul tema indicando come: “I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita” (Cass. 27437/2018). Il caso esaminato era il seguente: I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Successivamente la relazione termina e lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza. I suoceri non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa. Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia. Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa. La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione ha affermato il concetto per cui, se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004). Lo stesso principio è stato di nuovo ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17095/2025. La madre inizialmente comproprietaria col marito, poi deceduto, del primo piano della loro villetta abitato dalla famiglia del loro figlio, affermava che una volta intervenuta la separazione tra figlio e nuora ella avesse diritto a ritornare in possesso dell’appartamento essendo venuto a scadenza il termine del comodato familiare per lo scioglimento del vincolo coniugale. Ma come spiega la Cassazione la destinazione di casa coniugale non viene meno automaticamente a seguito di separazione o divorzio se il bene è ancora destinato a soddisfare le esigenze abitative di uno dei coniugi e in particolare dei figli non ancora autonomi che siano collocati presso il genitore cui venga assegnata la casa coniugale.
0 Commenti
Lascia una Risposta. |
AutoreL'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche. ArchiviCategorie |