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E' OBBLIGATORIO CONTINUARE AD ASSISTERE L'EXCONVIVENTE AL TERMINE DELLA RELAZIONE?

6/12/2025

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Con la recente ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025, la Prima sezione civile della Cassazione affronta il tema della solidarietà tra ex conviventi more uxorio dopo la cessazione della loro relazione.

1. Fatti di causa
Nel caso di specie, un fratello unilaterale conveniva in giudizio il fratello maggiore unilaterale, ossia generato dallo stesso padre ma da madre diversa, chiedendo il rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 2006 dalla madre per i bisogni alimentari e le necessità di assistenza del loro comune padre, dopo la fine dell’unione di fatto tra i genitori. La madre aveva contribuito economicamente al sostentamento e alle necessità di assistenza del padre, mettendogli anche a disposizione la propria casa di campagna. L’attore chiedeva inoltre che fosse accertato che dal 2012 entrambi i figli (e quindi anche il fratello) dovevano essere considerati coobbligati al mantenimento del padre, con conseguente condanna, per il periodo decorrente da tale anno, al rimborso della metà delle spese a tale titolo sostenute, deducendo che le spese stesse erano state pagate fino al dicembre del 2016 dalla madre dell'attore e, successivamente a detto periodo, dall'attore stesso.
Il convenuto, ovvero il fratello maggiore unilaterale, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 9 giugno 2022 ex art. 281-sexies c. p. c., in parziale accoglimento delle domande attoree, accertava solo l'obbligo in capo al fratello maggiore di provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese di ricovero del padre in una struttura RSA.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2725/2023, accoglieva parzialmente l’appello proposto, accertava che per il periodo successivo al 2016 entrambi i figli erano coobbligati al mantenimento del padre e condannava pertanto il fratello maggiore al rimborso del 50% di quanto corrisposto dal novembre 2016 fino alla data della sentenza di secondo grado per le spese di degenza in ogni RSA presso cui era stato ospitato il padre comune. La Corte d’Appello confermava per il resto la sentenza impugnata e compensava le spese di lite. 
2. Conclusioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha ricondotto nell’alveo dei doveri sociali e morali, in rapporto alla valutazione corrente nella società, quello solidaristico nei confronti dell’ex convivente more uxorio, ravvisato, cioè, sussistente e meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto.
Di seguito i principi affermati:
- anzitutto ha ribadito come la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1,  c.c., postula una doppia indagine finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. 
- inoltre la Corte ha chiarito che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale da ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicchè le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio adottate nel corso del rapporto per fare fronte alle esigenze della famiglia configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, per la cui valutazione occorre tenere conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens.
Ciò considerato, il Collegio ha ritenuto corretta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di poter ricondurre nell'alveo dei doveri sociali e morali, in rapporto alla valutazione corrente nella società, quello solidaristico nei confronti dell'ex-convivente more uxorio, ravvisato, cioè, sussistente e meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto.
Secondo la Corte, infatti,  le convivenze di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, anche se di origine relativamente recente, poiché dai dati statistici risulta la "moltiplicazione delle unioni libere", che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio.
L'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all'impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che in un unico e lungo articolo, suddiviso in 69 commi, contempla due modelli distinti: il primo, quello dell'unione civile, cui sono dedicati i primi 35 commi, è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali. Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi (così la sentenza citata n.148/2024).
La convivenza di fatto, trovando copertura di rango costituzionale nell'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle "formazioni sociali" ove si svolge la sua personalità, esige una tutela che si affianca a quella che l'art. 29, primo comma, Cost. riserva alla "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"
Sulla base di ciò, pertanto, secondo la Corte di Cassazione deve trarsi la conclusione che il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell'ex convivente more uxorio, anche dopo la cessazione del rapporto, si ponga in linea coerente e conforme "alla valutazione corrente nella società" (cfr. Cass. 19578/2016 citata), stante l'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, e sia pertanto idoneo a configurarsi come obbligazione naturale, nella ricorrenza anche degli altri requisiti previsti dall'art.2034 c.c. (spontaneità, adeguatezza e proporzionalità) e avuto riguardo alla specificità del caso concreto.

Articolo di: Avv. Claudia Venturino - soggetto a copyright.
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    L'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche.

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