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GENITORI SEPARATI E VACANZE ESTIVE COI FIGLI

6/12/2025

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Alcune domande che mi vengono poste frequentemente: Facciamo chiarezza.
1) QUALE GENITORE DEVE PAGARE LE VACANZE?
Le spese per la vacanza che il figlio trascorre con il genitore saranno interamente a carico di quest’ultimo escludendo, dunque, che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori.
2) E SE IL FIGLIO VA IN VACANZA DA SOLO IN GREST, CAMPI ESTIVI ETC. O IN GITE SCOLASTICHE?
Le spese concernenti i centri estivi sono indubbiamente spese straordinarie, pertanto divisibili tendenzialmente al 50 per cento tra i genitori, salvo diverso accordo o differente percentuale rinvenibile nella separazione omologata dal Giudice (o dal divorzio). Da ricordare poi che alcuni Protocolli di intesa di alcuni Tribunali in merito al regime delle spese non comprese nell’assegno di mantenimento dei figli, fanno distinzione tra grest pubblici e privati, imponendo la necessità del consenso dell’altro genitore per i secondi.
3) POSSO NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO MENTRE IL MINORE E’ IN VACANZA CON ME?
La Corte di Cassazione ha specificato che il genitore obbligato al mantenimento del figlio non sarà dispensato dal versamento di detto contributo per il periodo estivo in cui terrà con sé il figlio. Sarà dunque tenuto a versare regolarmente il mantenimento stabilito in sede di giudizio (Cass. n. 18869/2014).
4) POSSO PORTARE IL MINORE IN VACANZA CON ME ALL’ESTERO?
Solitamente negli accordi di separazione e divorzio viene inserita una specifica clausola di reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli, nonché un espresso accordo che consente a ciascun genitore di partire con i figli minori per viaggi all’estero.
Se il provvedimento del tribunale contiene clausole quali quelle di cui sopra, senza che debba essere chiesta alcuna ulteriore autorizzazione, il genitore può partire per l’estero con il figlio.
Nel caso in cui, invece, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del tribunale a tale riguardo, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere necessariamente il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti utili all’espatrio.
Se dovesse mancare il consenso di uno dei due genitori all’espatrio dell’altro con il figlio, si potrà ottenere di lasciare l’Italia per le vacanze con il minore soltanto dopo avere presentato apposito ricorso motivato al Giudice Tutelare competente e avere ottenuto da quest’ultimo una pronuncia favorevole.


°copyright Avv. Claudia Venturino
 
 

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    L'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche.

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