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#Articolo di: Avv. Claudia Venturino - soggetto a copyright.
Ai sensi dell’art. 316 cc entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Nel caso in cui si verifichino contrasti su questioni di particolare importanza, come per l’appunto la scelta dell'istituto scolastico e quindi uno dei due genitori non sia d’accordo con la scelta dell’indirizzo scolastico del figlio, lo stesso ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere una decisione che tuteli il migliore interesse del minore e impedisca un blocco decisionale che potrebbe nuocere al benessere del minore stesso. Il Giudice cercherà inizialmente una decisione concordata sentiti i coniugi e il figlio di anni 12 o di età inferiore qualora capace di discernimento e, solo in seguito, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, adotterà allora la soluzione ritenuta più idonea per il bene del minore. può rivolgersi al giudice per trovare la soluzione migliore, dopo aver ascoltato anche il figlio. Nel caso invece di accordo tra i genitori, la questione è destinata a rimanere all’interno dei rapporti familiari, a meno che non sia il figlio stesso a manifestare il proprio malessere a un soggetto tenuto a segnalare la situazione di pregiudizio del minore. difficilmente i genitori possono rifiutarsi di esaudire il desiderio del proprio figlio di frequentare una determinata scuola se economicamente sostenibile. quest’ultimi avranno il pieno diritto di scegliere la scuola media del minore anche se lo stesso è in disaccordo. Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli” e che anche la giurisprudenza ha ribadito come l’opinione del minore nella scelta scolastica sia importante, ma non dirimente. In particolare il Tribunale di Roma con decreto del 20 gennaio del 2017 ha chiaramente affermato che “l’immaturità del minore fa ritenere che lo stesso non abbia le necessarie categorie e conoscenze per valutare la qualità dell’offerta formativa, dell’impostazione didattica e culturale dei diversi istituti, capacità riconosciute dall’ordinamento scolastico ai soli genitori chiamati a sottoscrivere la scheda di iscrizione che non prevede la sottoscrizione del minore” Quindi i genitori potranno scegliere in luogo del minore, anche se comunque tenendo sempre prioritariamente conto delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali del figlio stesso.
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AutoreL'Avv. Claudia Venturino collabora con la rivista "L'Esperto Risponde" de Il Sole 24 ore, oltre a redigere diversi interventi per altre note testate giornalistiche. Archivi
Ottobre 2025
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